Cassazione Penale, Sentenza n. 31405/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda la richiesta di revoca di una misura di prevenzione personale, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, confermata in appello dopo il rigetto del Tribunale. Il ricorrente deduceva, con due motivi, che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto attuale la sua pericolosità sociale senza considerare il lungo periodo successivo alla detenzione: sette anni di carcerazione terminati nel 2025 e poi circa un anno di libertà senza ulteriori manifestazioni di pericolosità. Sosteneva inoltre che la motivazione si fosse limitata a richiamare il giudizio di pericolosità del 2018, senza valutare il tempo trascorso. Con il secondo motivo contestava il ruolo attribuitogli nel sodalizio mafioso, sostenendo di essere stato un mero partecipe e che comunque la pericolosità non potesse presumersi automaticamente, dovendo essere confrontata con la distanza temporale dai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato. Ha precisato che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con possibilità di censurare in materia di motivazione solo l'assenza o la mera apparenza della stessa, non la sua asserita illogicità o la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi effettivamente esaminati. Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta non apparente: essa aveva considerato non solo la precedente valutazione del 2018, ma anche la successiva detenzione di sette anni per associazione mafiosa, estorsioni e stupefacenti, valorizzando la condanna, l'assenza di resipiscenza, il ruolo nel clan, la gestione delle piazze di spaccio e delle estorsioni, l'impermeabilità alla detenzione e la mancanza di segnali di rescissione dal contesto criminale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423
Norma richiamata come antecedente storico della limitazione del sindacato di legittimità alle violazioni di legge nei procedimenti di prevenzione.
art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575
Richiamato quale ulteriore base normativa del medesimo limite al ricorso in cassazione nei procedimenti di prevenzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
È esclusa, in questa materia, la deduzione del vizio di illogicità manifesta; può essere denunciata solo una motivazione mancante o meramente apparente.
art. 611 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti nel rito camerale.
d.lgs. n. 150 del 2022
Indicato come fonte delle modifiche al rito camerale ex art. 611 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge; il controllo sulla motivazione è quindi ristretto ai casi di motivazione mancante o solo apparente.
- Non è ammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri a rivalutare il merito o a lamentare una asserita sottovalutazione di argomenti difensivi che il giudice di merito abbia comunque considerato.
- Ai fini della permanenza della misura di prevenzione nei confronti di soggetti collegati ad associazioni mafiose, la pericolosità attuale deve essere verificata in concreto, potendo la stabilità del vincolo associativo rilevare solo come presunzione semplice corroborata da specifici elementi fattuali del caso.
- La motivazione sulla pericolosità attuale è sufficiente quando valorizzi elementi concreti quali condanne pregresse, ruolo operativo nel sodalizio, assenza di segnali di dissociazione o resipiscenza, continuità della capacità criminale e impermeabilità ai periodi di detenzione.
- La sola allegazione del tempo trascorso o di un periodo di libertà senza ulteriori episodi, se non confrontata con elementi fattuali contrari, non basta di per sé a escludere la pericolosità sociale accertata in precedenza.
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