Sentenza del 19/11/2020 n. 26313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008 per omessa presentazione della dichiarazione ICI su una o più unità immobiliari acquistate/variate nel 2005, con irrogazione di sanzioni pari al 100% dell'imposta. La società deduceva che, a seguito della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e del D.L. n. 223/2006, era venuto meno l'obbligo dichiarativo ICI e quindi l'atto sarebbe privo di motivo e notificato oltre i termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la soppressione dell'obbligo dichiarativo ICI si è resa operativa solo con l'accertamento dell'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate pubblicato il 22.12.2007, n.297, con efficacia dal 18.12.2007) e che l'obbligo di dichiarazione permane nei casi in cui gli elementi rilevanti derivino da atti non gestiti con il modello unico informatico. Nel caso di specie le unità immobiliari erano relative a fatti (acquisti/variazioni) anteriori e la contribuente non aveva provato l'avvenuta dichiarazione, per cui l'accertamento è legittimo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al contributo unificato, confermando la possibilità di dichiarare i presupposti per il raddoppio del contributo e precisando la natura amministrativa di tale statuizione. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 223 del 2006, art. 37, comma 53
"soppressione dell'obbligo di dichiarazione e di comunicazione ICI a decorrere dal 1 gennaio 2007, subordinata all'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali"
La soppressione è condizionata all'effettiva operatività del sistema e quindi non è immediatamente efficace per tutti gli atti: opera solo dopo il provvedimento che accerta l'operatività e, comunque, solo per gli atti gestiti con le procedure telematiche previste.
Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 174
"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche..."
Conferma l'eccezione: permane l'obbligo dichiarativo per atti non trasmessi con il modello unico informatico.
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
"obbligo di dichiarare gli immobili posseduti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all'anno in cui il possesso ha avuto inizio"
Stabilisce il principio generale dell'obbligo dichiarativo ICI e l'effetto della dichiarazione per gli anni successivi salvo modifiche rilevanti.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
riguarda la delimitazione dell'oggetto del giudizio tributario
Sottolinea che in sede di appello non sono ammissibili nuovi motivi di impugnazione non dedotti nel ricorso introduttivo; il giudizio tributario è circoscritto ai motivi originari.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Norma processuale richiamata in relazione alla ammissibilità delle censure; la Corte ha ritenuto infondate/inammissibili le doglianze che tentavano di introdurre nuove questioni in appello.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferito al contributo unificato: la Corte ha confermato la possibilità di dichiarare i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, precisandone la natura amministrativa e la possibilità di contestazione separata.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-bis
Norma relativa al modello unico informatico e alle procedure telematiche; fondamentale per determinare per quali atti l'obbligo dichiarativo ICI è venuto meno.
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2007 (pubbl. G.U. 22.12.2007 n.297) e Circolare Agenzia del territorio 15.12.2006 n.7
Atti amministrativi che hanno accertato l'operatività del sistema di fruizione dei dati catastali e definito modalità tecniche: hanno reso concretamente applicabile la soppressione dell'obbligo dichiarativo a determinate condizioni.
Massime di principio
- La soppressione dell'obbligo dichiarativo ICI opera solo a decorrere dall'effettiva operatività del sistema di scambio dei dati catastali e solo per gli atti gestiti con le procedure telematiche (modello unico informatico). Per atti anteriori o non trasmessi con tali procedure l'obbligo permane.
- Nel contenzioso tributario l'oggetto della lite è delimitato dai motivi indicati nel ricorso introduttivo: in appello non sono ammissibili nuovi ed esterni motivi di illegittimità che non siano già stati dedotti in primo grado.
- Spetta al contribuente dimostrare di aver adempiuto all'obbligo dichiarativo quando deduce l'assenza dell'omissione; in mancanza la pretesa dell'amministrazione comunale può ritenersi legittima.
- Le questioni relative al raddoppio del contributo unificato hanno natura distinta/ amministrativa: la pronuncia del giudice sul raddoppio agevola l'accertamento amministrativo ma non costituisce titolo definitivo insuscettibile di ulteriore sindacato nelle sedi tributarie.
- Quando si contesta la tardiva o infondata imposta basata su presunte novità normative, verificare sempre la data di efficacia operativa dei provvedimenti attuativi (decreti e provvedimenti dell'Agenzia) che concretizzano la modifica normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 nov 2020Sentenza del 19/11/2020 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 19 nov 2020Sentenza del 19/11/2020 n. 135 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 19 nov 2020Sentenza del 19/11/2020 n. 489 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 19 nov 2020Sentenza del 19/11/2020 n. 948 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 19 nov 2020Sentenza del 19/11/2020 n. 1289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 nov 2020Sentenza del 19/11/2020 n. 2477 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →