Cassazione Penale, Sentenza n. 44879/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata. Il ricorso contestava l'ammissione delle dichiarazioni predibattimentali della teste Stoicolescu/ Stoiculescu Mariana (persona di etnia rom, senza dimora stabile), sostenendo che la sua condizione rendeva prevedibile la futura irripetibilità e che si sarebbe dovuto anticipare il contraddittorio (incidente probatorio) ai sensi di norme processuali. Si censurava inoltre l'insufficiente valutazione delle incongruenze e dell'affidabilità del riconoscimento (soggetto con casco, giubbotto di colore diverso), l'omessa estensione delle ricerche in Romania nonostante la carta d'identità rumena esibita dalla teste, e la mancata risposta delle corti in relazione agli artt. 507 e 468 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto le censure relative alla prevedibilità ex ante dell'irreperibilità della teste e l'assunto che l'ammissione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. fosse illegittima (riconoscendo il potere del giudice di integrare d'ufficio il compendio probatorio). Tuttavia ha accolto la censura sull'esaustività delle ricerche per la citazione della teste: essendo stata esibita una carta d'identità rumena e risultando elementi sul suo rientro in Romania, le ricerche avrebbero dovuto essere estese all'estero. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha altresì indicato che, in sede di nuovo giudizio, le dichiarazioni cartolari dell'eventuale teste irreperibile dovranno essere sorrette da solide garanzie procedurali o da riscontri esterni
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
consente la trattazione con contraddittorio cartolare; nel procedimento si è proceduto secondo tale disposizione
Codice di procedura penale, art. 512
disciplinando le "letture" di atti predibattimentali, richiede che l'irreperibilità del teste sia accertata dopo l'esperimento di tutti gli adempimenti necessari anche all'estero; l'irreperibilità deve essere valutata con strumenti idonei a garantirne l'effettiva impossibilità di citazione
Codice di procedura penale, art. 507
attribuisce al giudice il potere di integrazione probatoria d'ufficio anche su prove non richieste dalle parti, in funzione del controllo sulla completezza del compendio probatorio, compatibilmente con il rispetto del contraddittorio
Codice di procedura penale, art. 526, comma 1-bis
riferita dalla difesa quale norma che giustificherebbe l'anticipazione del contraddittorio per prevedibile irripetibilità; la Corte ha però richiamato che la prevedibilità va valutata ex ante con riferimento alle conoscenze disponibili al momento in cui si poteva chiedere l'incidente probatorio
Codice di procedura penale, art. 468
evocato in relazione alla lista testi; la Corte ha precisato che la mancata indicazione della teste nella lista delle parti non impedisce al giudice di esercitare il potere di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507
Massime di principio
- La prognosi di prevedibile irripetibilità del teste va valutata "ex ante", con riferimento alle conoscenze che la parte aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio
- La presenza protratta di una persona in una medesima area può indicare un radicamento sul territorio e rendere non prevedibile la sua futura irreperibilità, anche in assenza di domicilio formale
- Il giudice può integrare d'ufficio il compendio probatorio (art. 507 c.p.p.) e ammettere prove non richieste dalle parti, purché sia garantito il contraddittorio e il controllo sulla completezza della prova
- Se emergono elementi che indicano il possibile rientro del teste all'estero (es. carta d'identità straniera, informazioni sul rientro), le ricerche per la citazione devono essere estese anche oltre i confini nazionali prima di dichiarare l'irreperibilità
- Le dichiarazioni predibattimentali di un teste irreperibile possono essere utilizzate solo se sono assistite da solide garanzie procedurali o confermate da elementi esterni e riscontri; insufficienze nelle ricerche o nelle garanzie procedurali possono comportare annullamento e rinvio per nuovo giudizio
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