Cassazione Penale, Ordinanza n. 19775/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza di appello che li aveva condannati: una imputata per il solo reato di cui all'art. 367 c.p., l'altro imputato per i reati di cui agli artt. 367 e 334 c.p. La prima ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato. Il secondo ricorrente lamentava violazione del principio di tassatività e determinatezza, contestando che il reato di cui all'art. 334 c.p. fosse configurabile anche con riferimento a un bene sottoposto a sequestro di natura amministrativa e non penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati: quanto alla prima ricorrente, ha osservato che la censura riproponeva questioni già esaminate in appello e che il diniego della sospensione condizionale era stato motivato in modo adeguato sulla base dei precedenti penali e di due precedenti archiviazioni per particolare tenuità del fatto, valutabili come precedenti ostativi al beneficio. Quanto al secondo ricorrente, ha ribadito che l'art. 334 c.p. punisce le condotte di violazione di qualunque sequestro, penale o amministrativo, restando escluso solo il fermo amministrativo. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 367 c.p.
Norma posta a fondamento della condanna di uno dei ricorrenti; il testo non ne specifica il contenuto, limitandosi a richiamare la contestazione originaria.
art. 334 c.p.
La norma sanziona le condotte violative di qualsiasi tipo di sequestro, sia penale sia amministrativo; è esclusa la sola ipotesi del fermo amministrativo.
art. 131-bis c.p.
I precedenti archiviazioni per particolare tenuità del fatto possono essere valorizzati come precedenti giudiziari ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può legittimamente valorizzare i precedenti penali dell'imputato e anche precedenti giudiziari costituiti da archiviazioni per particolare tenuità del fatto, purché tale valutazione sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Nel giudizio di cassazione, la riproposizione di censure già dedotte in appello non è di per sé sufficiente a scalfire una decisione di merito se la Corte territoriale ha fornito risposta congrua e logicamente coerente.
- Il reato di violazione di sigilli o sottrazione di cose sottoposte a sequestro ex art. 334 c.p. è configurabile anche quando il vincolo cautelare sia di natura amministrativa; la tutela penale non è limitata al sequestro di natura processuale, ma comprende ogni sequestro, salvo il fermo amministrativo.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure manifestamente infondate o meramente reiterative rispetto all'appello, il giudizio si chiude con declaratoria di inammissibilità e con le conseguenti statuizioni economiche a carico dei ricorrenti.
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