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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29057/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di euro 104.984,31 eseguito da una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria in favore di una propria controparte contrattuale. Il tribunale aveva dichiarato inefficace il pagamento ai sensi dell'art. 44 l. fall., con condanna alla restituzione. La corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo, in sintesi, che: la disciplina sulla definitività degli ordini di pagamento di cui al d.lgs. n. 210/2001 potesse incidere anche sui pagamenti effettuati tramite sistema bancario; in ogni caso non potesse farsi retroagire l'efficacia della procedura all'ora zero del giorno del provvedimento; e che, comunque, gravasse sulla parte che agiva ex art. 44 l. fall. l'onere di provare che il pagamento fosse successivo al provvedimento dichiarativo dello stato di insolvenza e, se nella stessa data, successivo anche in orario. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 210/2001 e dell'art. 12 preleggi, per l'erronea applicazione della disciplina sui sistemi di pagamento e dell'analogia; 2) violazione degli artt. 42 e 44 l. fall. e dell'art. 1 d.p.c.m. 29 agosto 2008 in combinato con il d.l. n. 347/2003, per l'erronea individuazione del momento di efficacia dello spossessamento e degli effetti verso i terzi; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte territoriale posto a carico dell'attrice la prova non richiesta o per avere motivato in modo carente. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, anch'esso incentrato sulla decorrenza degli effetti dell'amministrazione straordinaria e, subordinatamente, sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui, nei pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato ad amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, gli effetti di inefficacia ex art. 44 l. fall. decorrono sin dall'ora zero del giorno di emissione del decreto di nomina del commissario straordinario. La Corte ha escluso che il d.lgs. n. 210/2001 sia applicabile alla fattispecie al di fuori del suo ambito proprio e ha ritenuto non condivisibile la tesi della decorrenza dalla pubblicazione nel registro delle imprese. L'ulteriore motivo relativo all'onere della prova non è stato accolto nei termini in cui era stato formulato dalla sentenza d'appello, perché la regola di fondo è quella della decorrenza immediata degli effetti della procedura dal decreto di nomina.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    L'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore opera dalla data dello spossessamento; per l'amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 gli effetti si computano sin dall'ora zero del giorno di emissione del decreto di nomina del commissario straordinario.

  • art. 42 l. fall.

    Richiamato come effetto dello spossessamento nella disciplina dell'amministrazione straordinaria.

  • art. 2 d.lgs. n. 210/2001

    Non ritenuto applicabile alla fattispecie oltre il suo ambito proprio di disciplina della definitività degli ordini immessi in sistemi di pagamento o di regolamento titoli.

  • art. 3 d.lgs. n. 210/2001

    Il richiamo al giorno, ora e minuto è limitato espressamente ai fini del decreto e non consente di superare la regola dello spossessamento immediato nella materia concorsuale.

  • art. 12 preleggi

    L'uso dell'analogia è stato escluso per estendere alla procedura in esame la disciplina del d.lgs. n. 210/2001 o la decorrenza dalla pubblicazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla corte territoriale sul tema dell'onere della prova; la Cassazione ricostruisce però la questione alla luce della regola sostanziale di decorrenza dell'inefficacia.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Dedotto come vizio motivazionale nel terzo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel terzo motivo.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003

    Prevede l'ammissione immediata dell'impresa all'amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario con decreto ministeriale.

  • art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003

    Stabilisce che il decreto di nomina determina lo spossessamento del debitore e gli effetti degli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l. fall., con efficacia dalla data del decreto stesso.

  • art. 38 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato dal d.l. n. 347/2003 per la nomina del commissario straordinario.

  • art. 200 l. fall.

    È richiamato in via di rinvio dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa come conferma del criterio della data del provvedimento che ordina la procedura.

  • art. 45 l. fall.

    Il sistema normativo conferma l'efficacia immediata degli effetti verso i terzi dalla data del provvedimento che dispone la procedura.

  • art. 16 l. fall.

    La Corte ne esclude l'applicazione analogica alla nomina del commissario straordinario, perché la disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria prevede un criterio diverso.

  • d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato quale disciplina generale dell'amministrazione straordinaria e dei rinvii alla liquidazione coatta amministrativa.

  • d.l. n. 347/2003

    Disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla quale la Corte ricava lo spossessamento immediato dal decreto di nomina.

  • L. n. 39/2004

    Legge di conversione del d.l. n. 347/2003.

  • d.l. n. 119/2004

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 2 del d.l. n. 347/2003.

  • d.p.c.m. 29 agosto 2008

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

Massime di principio

  • Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, lo spossessamento del debitore e gli effetti di inefficacia dei pagamenti verso i creditori decorrono dalla data del decreto di nomina del commissario straordinario, senza necessità di attendere la pubblicazione nel registro delle imprese.
  • La disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria prevale su ricostruzioni analogiche tratte dalla legge fallimentare ordinaria quando il legislatore abbia espressamente ancorato gli effetti alla data del provvedimento di nomina.
  • La disciplina sui sistemi di pagamento e sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli non è automaticamente estensibile a tutti i pagamenti eseguiti tramite banca, se la norma ne circoscrive l'ambito ai soli fini del decreto di attuazione.
  • Ai fini dell'azione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura, il momento rilevante è quello dello spossessamento giuridico del debitore, non la mera conoscibilità del provvedimento da parte dei terzi.
  • In presenza di una previsione legislativa speciale che attribuisce effetti immediati al decreto di nomina del commissario straordinario, non è consentito introdurre per via interpretativa un regime di decorrenza differito alla pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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