Cassazione Penale, Sentenza n. 27744/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per rapina impropria e porto in luogo pubblico di pistola taser. Iorio deduce carenza di elementi costitutivi del reato, afferma di non avere usato violenza né minacce e contesta la proprietà esclusiva dei beni sottratti; chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Condac contesta la prova dell'altruità dei beni (sostiene che fossero suoi), nega il concorso nella condotta violenta, contesta la qualificazione come rapina (invocando esercizio arbitrario delle proprie ragioni), contesta il concorso nel porto della pistola taser e richiede le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché miravano a una nuova valutazione dei fatti ovvero erano manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto congrua la ricostruzione del merito (sottrazione dei beni, comportamento fraudolento della Condac, reazione violenta/ minacciosa di Iorio, concertazione fra gli imputati e riscontri esterni come la perquisizione). Ha escluso la rilevanza delle censure difensive (anche sull'art. 116 c.p.) e ha confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte ha considerato la prospettazione difensiva relativa all'applicazione dell'art. 116 (giustificazione o esclusione del concorso per fatti non prevedibili del coautore) irrilevante o non adeguatamente proposta in appello, e comunque non applicabile alla luce della valutazione di comune programmazione e prevedibilità dell'uso di mezzi violenti.
art. 628 cod. pen. (rapina)
La Corte ha ritenuto sussistente la rapina impropria: sottrazione di beni altrui con comportamento fraudolento e con uso o minaccia di mezzi violenti per assicurarsi i beni, elementi confermati da dichiarazioni delle vittime e riscontri esterni.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione dei fatti: le censure che richiedono la riesamina delle prove o della attendibilità testimoniale sono in genere inammissibili.
- La semplice affermazione della proprietà dei beni da parte del ricorrente, senza prove documentali o elementi concreti, difficilmente è idonea a scalfire una valutazione di responsabilità basata su dichiarazioni concordanti delle vittime e riscontri esterni.
- Quando l'azione è organizzata con modalità fraudolente (es. ingresso ottenuto con autorizzazione limitata e poi sottrazione di beni non autorizzati) e si accompagna a reazione violenta o minacce per garantirne il possesso, la fattispecie è tipicamente qualificata come rapina (anche impropria) e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La responsabilità di più partecipanti può essere affermata se il giudice ritiene provata una comune programmazione dell'azione e la prevedibilità dell'uso della violenza; la responsabilità personale può derivare anche dall'apporto materiale non necessariamente armato.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse se emerge la gravità del fatto e il ruolo attivo e violento dell'imputato; la richiesta generica di attenuanti senza specifiche e nuove argomentazioni è spesso inefficace.
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