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Ordinanza

Ordinanza n. 721/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo n. 423/2021 del Tribunale di Crotone, azionato in sede di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La banca ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone. Il TAR ha rilevato una questione relativa alla validità della notificazione: il titolo esecutivo era stato notificato all'Azienda sanitaria presso l'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. (uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it), mentre il ricorso introduttivo era stato notificato presso un diverso indirizzo PEC risultante dal registro IPA (protocollo@pec.asp.crotone.it).

La decisione

Il TAR ha ritenuto regolare la notificazione del titolo esecutivo, effettuata presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro PP.AA. Ha invece ritenuto nulla la notificazione del ricorso introduttivo, poiché effettuata presso l'indirizzo risultante dal registro IPA nonostante l'amministrazione disponesse di un indirizzo PEC nel registro PP.AA. In applicazione degli artt. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994 e 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, il TAR ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso presso l'indirizzo PEC del registro PP.AA. entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha fissato la successiva camera di consiglio al 2 ottobre 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    La notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata secondo il criterio di prevalenza dell'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. rispetto a quello risultante dal registro IPA, quando il primo sia disponibile.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012

    In combinato disposto con l'art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994, stabilisce la prevalenza del registro PP.AA. ai fini della notificazione telematica alle amministrazioni; l'indirizzo IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non disponga di un indirizzo PEC nel registro PP.AA.

Massime di principio

  • Ai fini della notificazione telematica degli atti processuali a una pubblica amministrazione, l'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. prevale su quello presente nel registro IPA, quando entrambi siano disponibili.
  • La notificazione di un ricorso amministrativo effettuata presso un indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro IPA, ove sia disponibile un diverso indirizzo nel registro PP.AA., è nulla e deve essere rinnovata presso l'indirizzo del registro PP.AA. entro il termine assegnato dal giudice.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro PP.AA. è regolare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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