Cassazione Civile, Ordinanza n. 15177/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per Euro 90.904,01 oltre interessi emesso in favore di una soggetta che sosteneva di avere anticipato somme nell'interesse dei genitori in forza di un incarico di amministrazione e gestione del patrimonio familiare conferitole con procura notarile. I familiari dei genitori proponevano opposizione e il Tribunale revocava il decreto, condannandoli però al pagamento di Euro 40.094,01 oltre interessi. In appello la creditrice chiedeva il riconoscimento dell'ulteriore importo di Euro 50.000,00; la Corte territoriale rigettava l'appello verso le altre parti e dichiarava cessata la materia del contendere verso una coappellata per transazione. La Corte d'appello riteneva, in sintesi, che la scrittura del 20 novembre 2010 integrasse sì un rendiconto delle spese anticipate fino al 31 agosto 2010, ma non consentisse di provare il diritto all'ulteriore somma di Euro 50.000,00, poiché l'apertura di credito in conto corrente concessa il 24 settembre 2010 era stata utilizzata rapidamente, senza prova della concreta destinazione del finanziamento; la restituzione successiva del bonifico e lo svincolo della garanzia erano letti come indizi di un'operazione volta a coprire una debitoria pregressa. La ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 1988 c.c., sostenendo che la scrittura del 20 novembre 2010 conteneva una ricognizione di debito e quindi spettava agli autori della ricognizione dimostrare l'inesistenza del debito, oltre a contestare la valutazione presuntiva della corte di merito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare su un motivo di appello con cui si censurava la valutazione della prova e si invocava il riconoscimento dell'ulteriore credito di Euro 50.000,00, anche alla luce della CTU che avrebbe attestato l'autenticità della sottoscrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché, pur formalmente prospettando la violazione dei requisiti delle presunzioni semplici, mirava in realtà a contestare il giudizio di inferenza e la valutazione delle prove riservati al merito; inoltre la regola sull'onere della prova non era pertinente, essendo il rapporto fondamentale stato positivamente accertato. Il secondo perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare in modo circostanziato il contenuto del motivo di appello asseritamente ignorato, limitandosi a richiamarne le pagine, e perché comunque non vi era omessa pronuncia quando la decisione di merito comporta rigetto implicito della censura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento dell'ulteriore credito di Euro 50.000,00, ritenendo che le censure mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che il motivo ex art. 112 c.p.c. fosse inammissibile per mancata specifica indicazione del motivo di appello asseritamente non esaminato. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito è richiamata dalla ricorrente come fonte di inversione dell'onere probatorio, ma la Corte rileva che, nel caso concreto, la questione non riguarda la regola astratta sull'onere della prova, bensì la valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La censura sulla mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza viene ricondotta dalla Corte a una contestazione del giudizio di inferenza presuntiva e della congruità probatoria, riservata al merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione dell'art. 1988 c.c., ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a sollecitare una nuova valutazione di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per l'asserita omessa pronuncia; la Corte ricorda che tale vizio ricorre solo in presenza di effettiva mancanza di decisione su un capo o motivo, non quando vi sia rigetto implicito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 360, n. 4, c.p.c., per precisare che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 112 c.p.c.
La Corte afferma che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto della censura, e che il motivo di ricorso deve individuare con precisione il contenuto del motivo di appello asseritamente trascurato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare in modo specifico e circostanziato, o trascrivere, il motivo di appello su cui si fonda la dedotta omissione di pronuncia; il mero rinvio alle pagine dell'atto è insufficiente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione, richiamata per la fissazione dell'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione dei requisiti della prova presuntiva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché il giudizio di inferenza e la congruità delle presunzioni appartengono al merito.
- La regola sull'onere della prova opera in via residuale: se il giudice di merito ha già positivamente accertato i fatti rilevanti del rapporto fondamentale, non può invocarsi la violazione dell'art. 2697 c.c. solo perché la parte vorrebbe un diverso apprezzamento delle prove.
- Il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra, di per sé, né il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. né quello di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., salvo che si traduca in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede che il ricorso indichi in modo specifico il motivo di appello asseritamente trascurato; il semplice richiamo alle pagine dell'atto non soddisfa l'onere di specificazione imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita di rigetto del motivo di gravame, desumibile dalla complessiva motivazione e dal contenuto della decisione stessa.
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