Cassazione Penale, Sentenza n. 4871/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordinanza del 13/07/2022 per mancata notifica al condannato e ai suoi difensori dell'avviso di fissazione dell'udienza del 13/07/2022; il provvedimento impugnato aveva revocato definitivamente il beneficio della detenzione domiciliare (concesso il 03/11/2021) per ragioni connesse a violazioni commesse durante il beneficio (plurime denunce per reati connessi agli stupefacenti, arresto per evasione e uso di certificati medici falsi verificatosi il 12/06/2022).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per più ragioni: (1) mancava la nomina fiduciaria dell'avv. Junio Celesti che ha sottoscritto il ricorso; (2) il motivo era generico, non indicando i nominativi dei due difensori cui si sarebbe omessa la notifica; (3) manifestamente infondato, poiché dagli atti risultava che il decreto di fissazione dell'udienza del 13/07/2022 era stato notificato allo Spicuglia ristretto presso la casa circondariale di Siracusa e, in assenza di difensore di fiducia, al difensore d'ufficio designato (avv. Maria Platania). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, ordinamento penitenziario
La norma è stata richiamata come base giuridica per la revoca del beneficio della detenzione domiciliare in presenza di fatti nuovi e violazioni verificatisi durante la fruizione del beneficio
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in riferimento al principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere disposta la condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione è essenziale allegare la nomina a difensore (procura/designazione): l'assenza della nomina fiduciaria può rendere il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione dell'autore dell'impugnazione
- Le doglianze processuali devono essere specifiche: se si lamenta una mancata notifica occorre indicare nominativi, date e modalità precise; la genericità del motivo comporta inammissibilità
- La Corte di cassazione può esaminare gli atti processuali e dichiarare il ricorso manifestamente infondato quando la documentazione contraddica le censure mosse
- La notifica al detenuto in carcere e, in assenza di difensore di fiducia, al difensore d'ufficio è sufficiente a escludere il vizio lamentato di mancata comunicazione dell'udienza
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel giudizio sulla revoca di misure alternative (es. detenzione domiciliare) il verificarsi di nuove criticità comportamentali durante il beneficio (reati connessi agli stupefacenti, evasione, uso di certificati falsi) costituisce elemento grave ai fini della revoca
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