Sentenza del 11/11/2015 n. 23041 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Imputazione ai ricavi conseguiti nell'attività di impresa - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Ammissibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001. Il ricorso sosteneva, da un lato, che la presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applicasse anche alle movimentazioni bancarie dei professionisti, imputando a compensi imponibili i versamenti e i prelevamenti non giustificati; dall'altro, contestava la decisione del giudice regionale in materia di IRAP, ritenendo che il contribuente avesse rinunciato alla relativa contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, per le annualità anteriori alla riforma del 2004-2005, la presunzione bancaria dell'art. 32 riguarda i soli imprenditori e non può essere automaticamente estesa ai lavoratori autonomi o ai professionisti, poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato illegittima l'estensione legislativa ai compensi professionali. Pertanto, spettava all'Amministrazione dimostrare concretamente la rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie contestate. Quanto all'IRAP, la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse rinunciato alla contestazione principale relativa all'assenza dei presupposti dell'imposta, ma soltanto al profilo della presunta incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.260 euro per compensi, oltre 200 euro per spese forfettarie e ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione secondo cui i prelevamenti e i versamenti bancari non annotati possono essere imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente.
Nella formulazione applicabile alle annualità anteriori alla riforma del 2004-2005, la presunzione legale opera per gli imprenditori, ma non per i lavoratori autonomi e i professionisti. Per questi ultimi l'Amministrazione deve fornire una prova concreta del collegamento tra le movimentazioni bancarie e compensi imponibili.
Art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004
Modifica dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con estensione della presunzione bancaria ai lavoratori autonomi.
L'estensione ai professionisti è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale; di conseguenza, non può essere utilizzata per sostenere l'equiparazione retroattiva tra reddito d'impresa e reddito professionale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014
La correlazione presuntiva tra movimentazioni bancarie e compensi professionali non regge sul piano economico e giuridico.
Ha eliminato la presunzione legale che considerava automaticamente compensi imponibili le somme versate o prelevate dai conti dei professionisti, salvo prova contraria.
Art. 2697 del codice civile
Regola generale sull'onere della prova.
In assenza di una presunzione legale applicabile, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il rilievo reddituale delle movimentazioni bancarie contestate.
Normativa IRAP sui presupposti dell'imposta
Per l'assoggettamento a IRAP del professionista occorre verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Una dotazione professionale modesta, come computer, telefono e pochi strumenti, non dimostra di per sé la presenza di una struttura organizzativa complessa.
Art. 57 del processo tributario e art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice non ha pronunciato oltre i limiti della domanda: la contestazione dell'assenza dei presupposti IRAP era stata proposta fin dal primo grado e non era stata abbandonata.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a periodi anteriori alla riforma del 2004-2005, la presunzione bancaria dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non può essere applicata automaticamente ai professionisti e ai lavoratori autonomi.
- Nei confronti di un professionista, l'Amministrazione finanziaria deve individuare e provare il collegamento concreto tra ciascuna movimentazione bancaria e un compenso non dichiarato; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di versamenti o prelevamenti.
- La disciplina applicabile deve essere individuata considerando sia l'anno d'imposta sia gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha escluso l'equiparazione automatica tra attività d'impresa e attività professionale.
- Per l'IRAP, la mera disponibilità di strumenti normalmente necessari allo svolgimento dell'attività professionale non dimostra necessariamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione; occorre valutare in concreto personale, capitali e struttura organizzativa.
- Una rinuncia processuale deve essere interpretata restrittivamente: se riguarda soltanto uno specifico profilo della contestazione, restano esaminabili gli altri motivi autonomamente dedotti.
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