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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29109/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui veniva contestata alla società una maggiore IRES per ritenute alla fonte non operate e non versate sugli interessi passivi corrisposti su un finanziamento di rilevante importo. La CTR Lombardia aveva respinto l’appello della contribuente avverso il rigetto di primo grado. In Cassazione la società proponeva undici motivi, deducendo: nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulla prova; violazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 600/1973 e della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni quanto al presupposto e alla misura della ritenuta sugli interessi transnazionali; violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, specie in punto di beneficiario effettivo; motivazione apparente o contraddittoria sulla qualifica di beneficiaria effettiva e sulla sussistenza di una condotta elusiva; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione della ritenuta convenzionale in luogo di quella interna; e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento delle sanzioni. In memoria la ricorrente ha poi documentato che, nelle more, l’Ufficio aveva rideterminato in autotutela la pretesa applicando la minore ritenuta prevista dalla Convenzione e riducendo le sanzioni, in esito anche a un più ampio accordo conciliativo tra le parti, e ha rinunciato agli altri motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta rideterminazione in autotutela della pretesa impositiva da parte dell’Agenzia, con applicazione della minore ritenuta convenzionale e riduzione delle sanzioni. Ha quindi dichiarato la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, per il resto, l’estinzione del giudizio per rinuncia. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui esso opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicate come basi dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • artt. 99, 112 e 115 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza per violazione del principio di domanda, del corrispettivo tra chiesto e pronunciato e delle regole di valutazione della prova

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma processuale del giudizio tributario asseritamente violata

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la disciplina della ritenuta alla fonte sugli interessi passivi e per la determinazione della misura della ritenuta

  • art. 11 Convenzione Italia-Francia contro la doppia imposizione

    richiamato per stabilire il regime convenzionale applicabile agli interessi transnazionali e la minore ritenuta in uscita

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la dedotta erronea ripartizione dell’onere della prova sullo status di beneficiario effettivo e sugli elementi della pretesa fiscale

  • artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamati a fondamento delle censure di motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di specificità della motivazione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma di rinvio alle regole processuali civili nel processo tributario

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il dovere di motivazione

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alla contestazione di elusione fiscale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulle domande subordinate di riduzione dell’imposta e delle sanzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato anche in relazione alla questione del beneficiario effettivo

  • art. 23175/2015 Cass.

    richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici

  • Cass. n. 19071/2018

    richiamata per la stessa regola sul raddoppio del contributo unificato

  • Cass. n. 23587/2022

    richiamata per la stessa regola sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l’Amministrazione finanziaria ridetermina in autotutela la pretesa fiscale in senso conforme alla tesi sostanziale del contribuente e quest’ultimo rinuncia al ricorso, la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e dichiara l’estinzione del giudizio per la restante parte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere, perché la misura è prevista in via tipica solo per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
  • In presenza di una sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione, valorizzando la chiusura non contenziosa della lite.
  • Le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia e sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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