Cassazione Civile, Ordinanza n. 29109/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui veniva contestata alla società una maggiore IRES per ritenute alla fonte non operate e non versate sugli interessi passivi corrisposti su un finanziamento di rilevante importo. La CTR Lombardia aveva respinto l’appello della contribuente avverso il rigetto di primo grado. In Cassazione la società proponeva undici motivi, deducendo: nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulla prova; violazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 600/1973 e della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni quanto al presupposto e alla misura della ritenuta sugli interessi transnazionali; violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, specie in punto di beneficiario effettivo; motivazione apparente o contraddittoria sulla qualifica di beneficiaria effettiva e sulla sussistenza di una condotta elusiva; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione della ritenuta convenzionale in luogo di quella interna; e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento delle sanzioni. In memoria la ricorrente ha poi documentato che, nelle more, l’Ufficio aveva rideterminato in autotutela la pretesa applicando la minore ritenuta prevista dalla Convenzione e riducendo le sanzioni, in esito anche a un più ampio accordo conciliativo tra le parti, e ha rinunciato agli altri motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta rideterminazione in autotutela della pretesa impositiva da parte dell’Agenzia, con applicazione della minore ritenuta convenzionale e riduzione delle sanzioni. Ha quindi dichiarato la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, per il resto, l’estinzione del giudizio per rinuncia. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui esso opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indicate come basi dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
artt. 99, 112 e 115 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza per violazione del principio di domanda, del corrispettivo tra chiesto e pronunciato e delle regole di valutazione della prova
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma processuale del giudizio tributario asseritamente violata
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la disciplina della ritenuta alla fonte sugli interessi passivi e per la determinazione della misura della ritenuta
art. 11 Convenzione Italia-Francia contro la doppia imposizione
richiamato per stabilire il regime convenzionale applicabile agli interessi transnazionali e la minore ritenuta in uscita
art. 2697 c.c.
richiamato per la dedotta erronea ripartizione dell’onere della prova sullo status di beneficiario effettivo e sugli elementi della pretesa fiscale
artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3, c.p.c.
richiamati a fondamento delle censure di motivazione apparente o mancante
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di specificità della motivazione
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma di rinvio alle regole processuali civili nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il dovere di motivazione
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla contestazione di elusione fiscale
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulle domande subordinate di riduzione dell’imposta e delle sanzioni
art. 2697 c.c.
richiamato anche in relazione alla questione del beneficiario effettivo
art. 23175/2015 Cass.
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici
Cass. n. 19071/2018
richiamata per la stessa regola sul raddoppio del contributo unificato
Cass. n. 23587/2022
richiamata per la stessa regola sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l’Amministrazione finanziaria ridetermina in autotutela la pretesa fiscale in senso conforme alla tesi sostanziale del contribuente e quest’ultimo rinuncia al ricorso, la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e dichiara l’estinzione del giudizio per la restante parte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere, perché la misura è prevista in via tipica solo per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- In presenza di una sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione, valorizzando la chiusura non contenziosa della lite.
- Le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia e sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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