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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19047/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto in espiazione di pena che beneficiava dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura alternativa dopo aver preso atto dell'arresto del condannato in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma per un delitto associativo in materia di stupefacenti e per ulteriori fatti ex artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge, motivazione solo apparente, illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre a omessa o erronea valutazione di elementi decisivi. Sosteneva, in sostanza, che la valutazione del Tribunale fosse viziata e che non fossero stati considerati correttamente gli elementi rilevanti per la revoca della misura alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e dirette a ottenere una rivalutazione del materiale già esaminato dal giudice di sorveglianza, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva già motivato in modo adeguato sulla significatività della condotta sopravvenuta, ritenuta espressiva di un radicato disinteresse per un serio percorso di revisione critica e di una spiccata attitudine a mantenere contatti di tipo criminale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È evocato come parametro del ricorso per violazione di legge, ma la Corte ritiene le doglianze in realtà fattuali e non scrutinabili in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamato quale vizio di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di motivazione apparente, illogica o contraddittoria, ritenendo le censure inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

  • art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309

    È indicato come uno dei reati oggetto dell'ordinanza cautelare sopravvenuta posta a base della revoca della misura alternativa.

  • art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309

    È indicato come ulteriore reato contestato nell'ordinanza cautelare sopravvenuta.

  • art. 80 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309

    È indicato come ulteriore disposizione richiamata nell'ordinanza cautelare sopravvenuta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito o di sorveglianza.
  • La motivazione del provvedimento è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia già dato conto in modo coerente e logico degli elementi posti a fondamento della decisione, senza contraddizioni o apparenza motivazionale.
  • La sopravvenienza di condotte o procedimenti cautelari sintomatici di persistenti contatti con ambienti criminali può legittimare la revoca di una misura alternativa, ove il giudice di sorveglianza la interpreti come indice di mancata adesione a un serio percorso trattamentale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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