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Sentenza

Sentenza n. 453/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l’ottemperanza Alla Sentenza, definitiva, passata in cosa giudicata, n.801/2024 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, Giudice

Giustizia amministrativa202503026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi 2.500 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza definitiva e passata in giudicato del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione soccombente, la mancata impugnazione della sentenza, l'infruttuosa notifica effettuata il 24 settembre 2024 e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre agli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato notificato direttamente al Ministero e non presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la pretesa all'esecuzione del giudicato. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per distretto, a pena di nullità. La notifica diretta al Ministero è pertanto nulla. La mancata costituzione dell'amministrazione impedisce inoltre la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, ma non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; le notificazioni devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

    La notifica degli atti introduttivi contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato; la violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

    Rinvia alle regole speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato, imponendo la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato competente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento al termine di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo instaurato contro un'amministrazione statale, il ricorso deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito, secondo gli artt. 11 del r.d. n. 1611/1933 e 41, comma 3, c.p.a.; la notifica diretta all'amministrazione è nulla e il vizio può essere rilevato d'ufficio.
  • La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione statale impedisce la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimento

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