Sentenza del 02/10/2017 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Presupposto dell'imposta - Utilizzo di beni strumentali oltre il minimo necessario per lo svolgimento dell'attività asseritamente svolta presso committenti - Necessità che tale condizione di svolgimento dell'attività sia provata da contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava, in sostanza, l'assoggettamento all'IRAP sostenendo di svolgere l'attività prevalentemente presso i committenti e di non disporre di un'autonoma organizzazione. Tuttavia, non ha fornito una prova sufficiente di tale modalità di svolgimento dell'attività né ha giustificato il possesso di beni strumentali ritenuti eccedenti il minimo indispensabile, tra cui due cellulari, due computer, due stampanti e due furgoni. È stata inoltre rilevata, nel tempo, la corresponsione di compensi a terzi, senza adeguata dimostrazione della loro natura effettivamente occasionale.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La disponibilità di una pluralità di beni strumentali e il ricorso, anche se non necessariamente stabile, a collaboratori o terzi costituiscono elementi idonei a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione, salvo prova contraria del contribuente. Poiché il contribuente non ha dimostrato né che l'attività fosse realmente svolta presso i committenti né che i beni e i compensi rientrassero nel minimo necessario, è stata confermata l'assoggettabilità all'IRAP.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. La verifica deve essere effettuata considerando concretamente i beni strumentali utilizzati e l'eventuale impiego di lavoro altrui.
Massime di principio
- Il contribuente che chiede di escludere l'IRAP sostenendo di lavorare presso i committenti deve provare concretamente tale modalità di svolgimento dell'attività, mediante documentazione e circostanze verificabili.
- Il possesso di beni strumentali non meramente essenziali può costituire un indice di autonoma organizzazione e quindi di assoggettamento all'IRAP.
- La valutazione non dipende solo dal valore dei singoli beni, ma dal loro numero, dalla loro funzionalità e dall'idoneità complessiva ad aumentare la capacità produttiva.
- Anche i compensi corrisposti a terzi possono rilevare ai fini dell'autonoma organizzazione; il contribuente deve dimostrare, se invoca l'occasionalità, la natura, la frequenza e l'effettiva marginalità delle prestazioni.
- In caso di contestazione, non è sufficiente dichiarare che i beni sono necessari o che l'attività si svolge presso i clienti: occorre fornire una giustificazione analitica e documentata.
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