Ordinanza n. 249/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di immissione nel possesso e di sgombero, ordinanza di sgombero e determinazioni dirigenziali concernenti l’immissione nel possesso di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e destinato alla demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui il Comune ha disposto l’immissione nel possesso, lo sgombero dell’immobile abusivo e l’avvio delle operazioni materiali di apprensione del bene, nonché, nei limiti dell’interesse, gli atti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, di acquisizione e trascrizione del bene e gli atti urbanistici e progettuali relativi a un collegamento viario e al piano di risanamento urbanistico. Dal testo emergono contestazioni riferite, in particolare, alla legittimità dell’apprensione e dello sgombero, alla necessità di valutare soluzioni conformative, espropriative o progettuali meno sacrificanti, alla pendenza del ricorso straordinario contro l’ordinanza di demolizione, all’asserita necessità di una previa istruttoria sulle esigenze personali e familiari della ricorrente e alla mancanza di un adeguato preavviso. La ricorrente ha inoltre rappresentato la presenza di quattro minori e l’assenza di un’alternativa abitativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il Comune fosse ormai proprietario del fabbricato, dell’area di sedime e delle pertinenze, poiché l’effetto acquisitivo si sarebbe prodotto ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’ordine di demolizione, secondo l’orientamento prevalente richiamato dall’Adunanza plenaria n. 16/2023, oppure, secondo l’orientamento minoritario richiamato, al momento dell’accertamento dell’inottemperanza. In ogni caso, il Comune risultava proprietario almeno dal provvedimento del 2 maggio 2023 e poteva disporre del bene in funzione dell’interesse pubblico. Le contestazioni sulla localizzazione dell’opera pubblica non sono state ritenute rilevanti nella presente fase, perché successive all’acquisizione della proprietà comunale. L’ordinanza di sgombero è stata qualificata come conseguenza necessitata dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione, con conseguente superfluità della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La mera pendenza del ricorso straordinario contro l’ordine di demolizione non è stata ritenuta idonea a sospendere o congelare l’efficacia dell’atto acquisitivo, in assenza di una specifica misura cautelare, poiché l’ordinamento prevede strumenti processuali tipici per la sospensione degli atti impugnati. Il Collegio ha distinto il caso in cui l’ordine di demolizione sia stato effettivamente sospeso cautelarmente, circostanza che può riflettersi sull’efficacia dell’acquisizione. Infine, le esigenze familiari sono state ritenute genericamente prospettate e non documentate: la sola presenza di minori e l’assenza di un’alternativa abitativa non configurano automaticamente una situazione di assoluto bisogno o grave disagio socio-economico tale da impedire lo sgombero. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, secondo il richiamo operato dal Comune e dal giudice.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente
L’accertamento dell’inottemperanza è considerato titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari.
art. 6, comma 4, l.r. Sardegna 23/1985
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime in caso di mancata demolizione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Ritenuto applicabile perché l’ordinanza di sgombero costituisce conseguenza necessitata dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione, rendendo superflua la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio; la domanda è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mera pendenza di un ricorso contro un’ordinanza di demolizione non sospende né congela automaticamente l’efficacia dell’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale; tale effetto può prodursi quando l’ordine di demolizione sia stato specificamente sospeso mediante una misura cautelare.
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva, dell’area di sedime e delle pertinenze consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione secondo il meccanismo temporale ritenuto applicabile dal giudice; l’accertamento dell’inottemperanza costituisce comunque titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dell’acquisizione.
- Una volta acquisito l’immobile abusivo al patrimonio comunale, l’ordinanza di sgombero nei confronti dell’occupante costituisce conseguenza necessitata dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione, sicché la comunicazione di avvio del procedimento può risultare superflua ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Le contestazioni sulla localizzazione di un’opera pubblica sull’area di sedime di un immobile già acquisito al patrimonio comunale non incidono, di regola, sulla legittimità degli atti di sgombero e immissione nel possesso, quando il Comune sia già divenuto proprietario del bene.
- La presenza di minori nell’immobile e l’assenza di un’alternativa abitativa non rendono di per sé inesigibile lo sgombero; le esigenze personali e familiari devono essere specificamente allegate e documentate, con riferimento a salute, grave disagio socio-economico o altre situazioni di assoluto bisogno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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