Risoluzione n. 142 del 21/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene valida l’opzione per la trasparenza fiscale anche se, nella comunicazione telematica, è stato indicato per errore un socio uscente al posto di quello effettivo, purché i soci abbiano preventivamente manifestato correttamente la volontà di aderire tramite raccomandata A/R. L’errore è considerato materiale e può essere segnalato ai competenti uffici dell’Agenzia con apposite comunicazioni.
Validità dell'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR nonostante errore nella compagine sociale
Opzione per la trasparenza fiscale e errore nella compagine sociale
La risoluzione esamina la validità dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917, nel caso in cui la società abbia trasmesso all’Amministrazione finanziaria dati errati sulla compagine sociale. In particolare, viene affrontato il caso di una società che, nella comunicazione telematica di adesione al regime, ha indicato un socio non più presente al posto del socio effettivo.
Fatti e quesito posto dalla società
La società istante aveva presentato in data 19 dicembre 2006 la comunicazione di adesione al regime di tassazione per trasparenza per il triennio 2006-2008. In sede di verifica successiva, si è accorta che nel modello era stato indicato il sig. XX anziché il sig. YY, cioè un socio uscente invece del socio effettivamente presente nella compagine sociale. Poiché la procedura telematica non consente la correzione del dato già inviato, la società chiede se l’opzione rimanga valida nonostante l’errore.
Posizione del contribuente
La società ritiene che si tratti di un errore meramente formale, regolarizzabile con semplice comunicazione all’ufficio locale competente. Sostiene inoltre che l’adesione al regime riguarda la società, i cui dati identificativi erano stati correttamente comunicati, e conclude quindi per la piena validità dell’opzione esercitata per il triennio 2006-2008.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 4, comma 1, del D.M. 23 aprile 2004, secondo cui l’opzione per la trasparenza fiscale deve essere esercitata:
- dalla società partecipata;
- dai soci, mediante invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di aderire al regime.
L’opzione si considera perfezionata solo nel momento in cui la società partecipata comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate la volontà di tutti i partecipanti di aderire al regime. Viene inoltre richiamata la circolare ministeriale n. 49/E del 22 novembre 2004, che considera la comunicazione dell’esercizio congiunto dell’opzione una condizione essenziale per l’ammissione al regime di trasparenza.
Valutazione dell’errore e validità dell’opzione
Secondo l’Agenzia, se alla data di invio della comunicazione telematica tutti i soci iscritti nel libro di cui all’articolo 2478, primo comma, n. 1, del codice civile hanno preventivamente adempiuto all’obbligo di formalizzare la propria opzione mediante raccomandate A/R indirizzate alla società, l’opzione deve ritenersi valida.
In tale ipotesi, l’indicazione del socio uscente al posto del socio effettivo nella compilazione del modello costituisce un errore puramente materiale, che non comporta la perdita di efficacia dell’opzione.
Modalità di regolarizzazione dell’errore
Poiché le procedure telematiche non consentono l’invio di una comunicazione correttiva dell’opzione, l’Agenzia ritiene opportuno che la società informi dell’errore:
- l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale;
- l’ufficio territorialmente competente del socio erroneamente indicato;
- l’ufficio territorialmente competente del socio nei cui confronti l’opzione deve intendersi effettivamente esercitata.
Le comunicazioni ai tre uffici sono considerate idonee a informare l’Amministrazione finanziaria dell’errore materiale commesso in sede di compilazione e trasmissione della domanda di opzione.
Conclusione della risoluzione
La risoluzione conclude che, alle condizioni indicate, l’errore nella indicazione del nominativo del socio non determina l’inefficacia dell’opzione per la trasparenza fiscale. La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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