Risoluzione n. 140 del 21/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che la copia esecutiva dell’ordinanza di liquidazione delle spese del CTU, emessa in un giudizio di lavoro e previdenza, rientra nell’esenzione prevista dall’art. 10 della legge n. 533/1973 per bollo e altre spese. I diritti di cancelleria restano invece materia estranea alla competenza dell’Agenzia.
Esenzione ex art. 10 L. 533/1973 per copia esecutiva di ordinanza di liquidazione spese CTU in causa di lavoro
Esenzione per copia esecutiva di ordinanza di liquidazione spese CTU in giudizio di lavoro
La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile alla richiesta di copia esecutiva di un’ordinanza di liquidazione dei compensi di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), emessa nel corso di una causa di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Il documento chiarisce se tale copia rientri nell’esenzione prevista dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Quesito posto all’Amministrazione
L’istante, difensore del CTU, riferisce che il Tribunale ha richiesto il pagamento di diritti di cancelleria per il rilascio della copia esecutiva dell’ordinanza di liquidazione. Chiede quindi se, trattandosi di controversia di lavoro e previdenza, l’atto sia esente da imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, poiché si tratta di materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria, il rilascio della copia conforme del provvedimento di liquidazione delle spese del CTU non dovrebbe comportare alcun diritto di cancelleria, imposta di bollo o tassa.
Chiarimenti preliminari sui diritti di cancelleria
L’Agenzia precisa innanzitutto che i diritti di cancelleria non rientrano tra le materie di propria competenza, richiamando la risoluzione n. 319/E del 2002. Per tale profilo, l’istanza non viene quindi trattata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della legge n. 212 del 2000.
Ambito dell’esenzione ex art. 10 L. 533/1973
Per le copie esecutive delle ordinanze di liquidazione emesse all’esito di una fase processuale di lavoro, l’Agenzia richiama l’articolo 10 della legge n. 533/1973, che prevede l’esenzione, senza limite di valore o di competenza, per:
- gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro;
- le cause concernenti rapporti di pubblico impiego;
- le cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;
- gli atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse negli stessi giudizi.
Qualificazione dell’ordinanza di liquidazione
Nel caso esaminato, il provvedimento di liquidazione delle spese, emesso in forma di ordinanza, è considerato un atto giudiziario ai sensi del codice di procedura civile. La formulazione ampia dell’art. 10 della legge n. 533/1973 consente di ricomprendere tra gli atti e provvedimenti esenti anche le ordinanze di liquidazione delle spese.
Rilevanza della formula esecutiva
L’Agenzia osserva che la copia munita di formula esecutiva è necessaria per attivare il procedimento esecutivo, poiché l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, ai sensi dell’articolo 479 c.p.c. Di conseguenza, tali copie costituiscono documenti relativi all’esecuzione delle sentenze e ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, e rientrano nell’esenzione prevista dall’articolo 10 della legge n. 533/1973 anche ai fini dell’imposta di bollo.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la richiesta di copia del provvedimento di liquidazione delle spese del CTU, effettuata tramite avvocato e relativa a un giudizio di lavoro/previdenza, beneficia del trattamento di esenzione ex articolo 10 della legge n. 533/1973. Pertanto, sulla copia deve essere apposta espressamente l’indicazione della norma che giustifica l’esenzione dal pagamento del tributo di bollo.
Riferimento finale della risposta
La risposta viene resa dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in riscontro all’istanza di interpello presentata.
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