Risoluzione n. 138 del 19/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che il regime transitorio di favore per gli incentivi all’esodo continua ad applicarsi se la cessazione del rapporto è avvenuta prima del 4 luglio 2006 oppure in esecuzione di accordi con data certa anteriore a tale data. Nel caso Alfa S.p.A., l’incentivo rientra nel regime transitorio; le maggiori ritenute già operate possono essere restituite dal sostituto d’imposta con successivo recupero tramite Modello 770 e compensazione.
Regime transitorio sugli incentivi all'esodo e restituzione delle maggiori ritenute
Chiarimenti sul regime transitorio degli incentivi all’esodo
La risoluzione affronta l’applicazione del regime transitorio introdotto dall’art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in materia di tassazione delle somme erogate come incentivo all’esodo. Il documento chiarisce anche le modalità operative per la restituzione delle maggiori ritenute eventualmente trattenute dal sostituto d’imposta.
Fatti rappresentati dall’istante
La società istante descrive una procedura di mobilità del personale avviata a seguito della crisi di uno stabilimento aziendale e conclusasi il 26 giugno 2006. Nell’ambito di tale procedura:
- una parte dei lavoratori è stata collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- un’altra parte ha aderito alla mobilità, cessando il rapporto di lavoro il 23 giugno 2006.
La vicenda è ricondotta a:
- un verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2005, con cui era stata stabilita l’uscita incentivata e la mobilità del personale;
- un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dai singoli dipendenti il 4 luglio 2006, con definizione dell’incentivo e delle modalità di erogazione.
Quesito posto
La società chiede se il regime transitorio previsto dall’art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006 possa applicarsi alle somme corrisposte ai dipendenti uscenti nell’ambito della procedura di mobilità descritta.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che l’art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha abrogato, con decorrenza 4 luglio 2006, il comma 4-bis dell’art. 19 del TUIR, che prevedeva una disciplina agevolata per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che avessero superato determinate soglie di età.
La previgente disciplina consentiva l’applicazione di un’imposta con aliquota pari alla metà di quella prevista per il TFR, alle condizioni allora stabilite.
Nozione di incentivo all’esodo e requisiti applicativi
Secondo l’Agenzia, l’espressione "incentivo all’esodo" riguarda in generale le somme erogate nell’ambito di piani di riorganizzazione aziendale. Viene richiamata la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che ha chiarito come, per l’applicazione dell’aliquota ridotta, sia necessario che:
- la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia concordata;
- al dipendente siano offerte somme aggiuntive rispetto al TFR.
La norma agevolativa è considerata operante sia per i datori di lavoro che affrontano la ristrutturazione, sia per i lavoratori che accettano l’anticipazione della cessazione del rapporto.
Limiti dell’agevolazione
L’Agenzia esclude che la disciplina agevolata possa applicarsi a somme corrisposte in seguito a transazioni successive alla volontà unilaterale del datore di lavoro di risolvere il rapporto, quando manchi un progetto di incentivazione finalizzato all’uscita collettiva dei lavoratori.
Regime transitorio: condizioni di applicazione
Viene precisato che il regime transitorio introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006 consente di continuare ad applicare la disciplina previgente più favorevole nei seguenti casi:
- somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006;
- somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal 4 luglio 2006, purché in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.
La circolare n. 10 del 16 febbraio 2007 viene richiamata per i chiarimenti su:
- natura degli atti e degli accordi rilevanti;
- requisito della data certa, da interpretarsi secondo l’art. 2704 c.c., con riferimento a fatti idonei a dimostrare l’anteriorità del documento.
Applicazione al caso Alfa S.p.A.
Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che:
- esiste un accordo sindacale del 27 maggio 2005, concluso nell’ambito di una procedura di mobilità disciplinata dalla legge n. 223 del 1991;
- l’accordo prevede la collocazione in mobilità di un massimo di 51 lavoratori, individuati con criteri specifici, tra cui il possesso dei requisiti contributivi per la pensione;
- è previsto che l’azienda corrisponda a ciascun lavoratore, alla cessazione definitiva del rapporto, una somma a titolo di incentivo all’esodo, aggiuntiva rispetto al TFR, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.
L’incentivo è quindi considerato:
- concordato, perché previsto nella contrattazione sindacale;
- collegato a un piano di ristrutturazione aziendale;
- finalizzato a incentivare l’esodo dei lavoratori interessati.
L’Agenzia osserva inoltre che, per alcuni lavoratori, il rapporto di lavoro è cessato il 23 giugno 2006, quindi prima del 4 luglio 2006. Di conseguenza, il regime transitorio si applica certamente a tali somme.
Anche per i lavoratori che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione dopo il 4 luglio 2006, la disciplina transitoria continua ad applicarsi, poiché il verbale rinvia a un accordo sindacale anteriore al 4 luglio 2006 e costituisce attuazione di tale accordo.
Esito interpretativo
La conclusione dell’Agenzia è favorevole alla società istante:
- le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo rientrano nel regime transitorio;
- può essere applicata la previgente disciplina fiscale più favorevole;
- il fatto che il verbale di conciliazione sia stato sottoscritto dopo il 4 luglio 2006 non impedisce l’applicazione della disciplina di favore, purché esso attui un accordo sindacale con data anteriore a tale data.
Restituzione delle maggiori ritenute operate
Poiché la società, in via cautelativa, non aveva applicato il regime agevolato, l’Agenzia indica una modalità semplificata per il recupero delle maggiori ritenute:
- prima della presentazione del Modello 770/2007, il sostituto d’imposta può rimborsare direttamente ai lavoratori le ritenute trattenute in eccesso;
- deve poi emettere nuovamente il CUD ai dipendenti, indicando nelle annotazioni che i dati corretti riguardano somme tassate separatamente;
- successivamente il sostituto indica nel Modello 770/2007 il credito verso l’Erario;
- tale credito può essere compensato ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Rilevanza operativa
Il documento è utile per definire, in presenza di piani di mobilità e incentivi all’esodo, quando opera il regime fiscale di favore anche dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e quali siano gli adempimenti pratici per recuperare ritenute operate in misura maggiore.
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