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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2527/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro la sostituzione, disposta dalla Corte di Assise di Roma, della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma con quella dell'obbligo di dimora nello stesso comune. La ricorrente deduceva vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la sostituzione fosse illogica e contrastante con le esigenze cautelari espresse in precedenza e lesiva della sua libertà di movimento, impedendole di rientrare nel proprio paese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora sia compatibile, essendo entrambe misure previste dall'art. 283 c.p.p. e di pari gravità astratta; la ricorrente non aveva dimostrato la maggior gravità concreta dell'obbligo di dimora né aveva dedotto in sede di appello la necessità di rientrare in Romania (questione quindi inedita). Quanto alla presunta nullità per mancato parere del pubblico ministero (art. 178 lett. b) c.p.p.), la Corte ha osservato che tale vizio, ove sussistente, poteva essere eccepito solo dal pubblico ministero. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello contro le misure cautelari presso il Tribunale del Riesame; richiamato per inquadrare l'appello proposto avverso l'ordinanza.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Indica il vizio di motivazione come possibile motivo di ricorso per cassazione; la Corte valuta la correttezza e la completezza della motivazione impugnata.

  • art. 283 cod. proc. pen.

    Disciplina le misure cautelari personali e consente di ritenere, come fatto dalla Corte, l'equivalenza normativa tra divieto di dimora e obbligo di dimora sotto il profilo della gravità astratta, salvo prova della maggiore gravità concreta di una rispetto all'altra.

  • art. 178, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede l'audizione del pubblico ministero quando richiesta per determinati provvedimenti; la Corte ha rilevato che l'eventuale nullità per mancato parere è un vizio reclamabile esclusivamente dal pubblico ministero.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • disp. att. art. 173, comma 1 cod. proc. pen. (limiti)

    Stabilisce i limiti della motivazione e dei motivi in cassazione; richiamato per delimitare l'oggetto del motivo effettivamente valutabile dalla Corte.

  • giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 50392 del 12/08/2014, Majadi, Rv. 261376)

    Sostiene la legittimità della sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora per equivalenza normativa tra le due misure, richiamata dalla Corte come precedente favorevole alla sostituzione.

  • giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, Ventura Michele, Rv. 282342)

    Richiamata in tema di nullità per violazione dell'obbligo di audizione del pubblico ministero e della relativa titolarità ad eccepirla.

Massime di principio

  • La sostituzione del divieto di dimora con l'obbligo di dimora è ammissibile in quanto entrambe le misure sono disciplinate dall'art. 283 c.p.p. e, in assenza di prova della maggiore gravità concreta, sono considerate equivalenti quanto alla gravità astratta.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in appello o in cassazione occorre sollevare tempestivamente in sede di appello tutte le questioni rilevanti (es. necessità di rientro all'estero); questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
  • La difesa che contesti la gravità o l'idoneità di una misura cautelare deve fornire elementi concreti e specifici (prove o dichiarazioni sulla residenza, necessità di rientro, impatto pratico della misura) per dimostrare la maggiore gravità in concreto dell'alternativa.
  • La mancata audizione obbligatoria del pubblico ministero (art. 178 lett. b) c.p.p.) può determinare una nullità ma, in base alla giurisprudenza richiamata, tale vizio può essere fatto valere esclusivamente dallo stesso pubblico ministero; la difesa non può fondare sull'eccezione la propria impugnazione se non tempestivamente rilevata dal P.M.
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è necessario indicare in modo preciso i profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza, collegandoli agli elementi decisivi del provvedimento impugnato, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.

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