Corte di giustizia, Ordinanza C-77/23
Order of the Court of 27 June 2023. — Haskovo Chamber of Commerce and Industry v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-77/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto la domanda di ammissibilità del ricorso proposto dalla Haskovo Chamber of Commerce and Industry contro la sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio DEVIN. La Corte ha ribadito che, nei ricorsi soggetti all’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve spiegare con precisione perché la questione sollevata sia rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Poiché i motivi di ricorso erano formulati in modo insufficiente e non dimostravano tale rilevanza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere.
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea: mancata autorizzazione all’impugnazione per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, impugnabile solo previa decisione di ammissibilità ex articolo 58 bis dello Statuto, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, alla luce dei quattro motivi dedotti (res judicata, acquisizione del carattere distintivo per uso, errori relativi alla normativa bulgara e al rilievo del carattere ingannevole del segno).
Principio di diritto
Un ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea soggetto al filtro di cui all’articolo 58 bis dello Statuto è ammesso a procedere solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e completo, che almeno uno dei motivi solleva una questione di diritto effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE; la mera affermazione di errori del Tribunale, senza indicare con precisione i passaggi censurati, il vizio di diritto e la sua incidenza sul dispositivo, non è sufficiente. Nel caso di specie, poiché la ricorrente non ha soddisfatto tali requisiti per nessuno dei motivi dedotti, la Corte ha rifiutato di autorizzare la prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f), g) e j), del Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: rifiuto di autorizzazione a procedere
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del Tribunale resa in materia di marchio dell’Unione europea, nell’ambito del filtro di ammissibilità previsto per alcune categorie di impugnazioni dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia. La controversia principale opponeva Haskovo Chamber of Commerce and Industry a Devin EAD e all’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo al segno DEVIN.
Fatti e procedimento
La ricorrente in cassazione chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022, con la quale era stata annullata la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2020. Il ricorso alla Corte era dunque soggetto, prima ancora dell’esame nel merito, alla verifica se dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto, che subordina la procedibilità di alcuni ricorsi in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO alla presenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda specifica di autorizzazione contenente tutte le informazioni necessarie;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del Regolamento di procedura, che prevede una decisione motivata sull’istanza;
- gli articoli 52 e 7 del regolamento sul marchio UE applicabile ratione temporis, cioè il regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare i paragrafi e le lettere richiamati nei quattro motivi di ricorso.
I quattro motivi invocati dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che ciascuno dei quattro motivi di impugnazione sollevasse una questione significativa per il diritto dell’Unione:
- il primo verteva sull’asserita violazione dell’autorità di cosa giudicata della precedente sentenza del Tribunale nel caso DEVIN;
- il secondo riguardava l’acquisizione del carattere distintivo tramite uso e il problema dell’uso asseritamente illecito del marchio;
- il terzo censurava la valutazione del Tribunale in relazione all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, nonché il trattamento di un rinvio errato a una disposizione nazionale;
- il quarto contestava la valutazione del carattere ingannevole del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g).
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis. Il ricorso per l’autorizzazione deve indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi dell’impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- le ragioni per cui tale questione è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE;
- la disposizione di diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violate;
- la natura dell’errore di diritto e la sua incidenza sul risultato della sentenza impugnata.
La Corte osserva che, per il primo motivo, la ricorrente non individuava alcun punto specifico della sentenza del Tribunale che intendesse contestare e non spiegava l’incidenza dell’asserito errore sul dispositivo. Per il secondo motivo, mancavano ancora l’indicazione dei paragrafi contestati e una spiegazione chiara dell’errore di diritto. Quanto al terzo e al quarto motivo, la ricorrente si limitava a esporre gli errori imputati al Tribunale senza identificare con precisione i passaggi impugnati né illustrare perché tali errori, ove dimostrati, ponessero una vera questione di rilievo sistemico per il diritto UE.
Dispositivo e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che il meccanismo di filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto impone un onere rigoroso di specificazione: non basta dedurre in astratto errori di diritto o invocare principi generali come il res judicata o il divieto di trarre vantaggio dal proprio illecito; occorre dimostrare, con precisione e completezza, che la questione sollevata è effettivamente rilevante per il diritto dell’Unione nel suo insieme. In mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione non può essere ammessa a procedere.
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