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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23406/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità e da un avviso bonario relativi a crediti INPS per contributi dovuti alla gestione commercianti, eccedenti il minimale, per gli anni 2009 e 2011. La contribuentе aveva contestato la pretesa contributiva sostenendo che, ai fini della base imponibile, non dovessero essere assoggettati a contribuzione anche i redditi derivanti dalla partecipazione, quale socia accomandante al 50% in una società in accomandita semplice; deduceva inoltre la mancanza di prova di una sua attività prevalente in società di persone e l'assenza di percezione di redditi idonea a dimostrare la mancata attività svolta in favore della società, richiamando altresì la limitata responsabilità dell'accomandante e l'assimilazione alla posizione dei soci di s.r.l. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis D.L. 384/92 e dell'art. 6, comma 3, TUIR. Tuttavia, prima della decisione, depositava atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo rilevato che la Corte di cassazione si era già pronunciata sulla medesima questione in altro procedimento tra le stesse parti per altra annualità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata e notificata alle controparti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese, valorizzando la sopravvenuta pronuncia giurisprudenziale intervenuta tra le medesime parti e la mancata formulazione di osservazioni delle controparti. Ha inoltre precisato che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. La sentenza impugnata è rimasta definitiva, senza esame del merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3-bis D.L. 384/92

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale parametro della censura sulla debenza contributiva nella gestione commercianti, ma la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 6, comma 3, TUIR

    È invocato per contestare l'inclusione nella base imponibile dei redditi da partecipazione; anche su questo profilo la Corte non svolge un esame di merito per estinzione del giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta e notificata alle altre parti, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama la norma in combinazione con l'art. 390 c.p.c. quale base dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal ricorrente con procura speciale e notificata alle altre parti, determina l'estinzione del giudizio e preclude ogni esame del merito delle censure originariamente proposte.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la sentenza impugnata resta definitiva e non può essere rivalutata dalla Corte.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione può disporsi la compensazione delle spese, specie se la rinuncia è intervenuta anche a seguito di un sopravvenuto assetto giurisprudenziale tra le stesse parti e le controparti non hanno svolto osservazioni.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

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