Circolare numero 73 del 25-05-2018
1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL 5. Salari medi provinciali 6. Agevolazioni per zone tariffarie 7. Modalità di pagamento 8. Tabella aliquote contributive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2018 le aliquote contributive dovute per i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, richiamando le norme su Fondo pensioni lavoratori dipendenti, riduzioni degli oneri sociali, esonero sul costo del lavoro, contributi INAIL e agevolazioni per zona tariffaria. Indica inoltre che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta il salario medio provinciale per alcune categorie e disciplina il pagamento in quattro rate tramite modello F24 con scadenze prefissate nel 2018 e nel gennaio 2019.
Aliquote contributive e modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2018
Aliquote contributive e agevolazioni per piccoli coloni e compartecipanti familiari nel 2018
La circolare disciplina, per l’anno 2018, il quadro contributivo applicabile ai rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, richiamando le norme vigenti in materia di previdenza, riduzioni contributive, infortuni sul lavoro e agevolazioni territoriali. Definisce inoltre le modalità di versamento e le relative scadenze.
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per il 2018 continua ad applicarsi l’incremento di 0,20 punti percentuali previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 146/1997, a carico dei concedenti per la generalità delle aziende agricole.
Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 sono le seguenti:
- concedente: 19,95%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 28,79%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri riconosciuti sono i seguenti:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede un esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La circolare precisa che tale esonero:
- opera prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000;
- in mancanza di capienza, si applica sulle altre aliquote della medesima gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non può incidere sull’aliquota per il trattamento di fine rapporto né su quella destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero si applica sull’aliquota della disoccupazione, che è indicata nel prospetto come pari al 2,75%, con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, dal 1 gennaio 2001, sono fissati ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Base di calcolo: salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e l’articolo 7 della legge n. 233/1990. Ne deriva che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zona tariffaria
In base all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che richiama la disciplina delle agevolazioni contributive nel settore agricolo, per il 2018 le agevolazioni per zona tariffaria restano quantificate come segue:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto al 100%;
- territori montani: agevolazione del 75%, dovuto al 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione del 68%, dovuto al 32%.
Modalità di pagamento e scadenze
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate mediante modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
Il concedente del rapporto di piccola colonia o compartecipazione familiare, se munito di PIN, può accedere al sito INPS per visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega F24, tramite i servizi online per il cittadino alla voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".
Le scadenze indicate sono:
- 16 luglio 2018;
- 17 settembre 2018;
- 16 novembre 2018;
- 16 gennaio 2019.
Tabella delle aliquote contributive
La circolare rinvia all’allegato n. 1, nel quale è riportata la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Punti principali
Aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per il 2018 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 146/1997 per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 sono: concedente 19,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%), concessionario 8,84%, totale 28,79%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’articolo 120 della legge n. 388/2000, come chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano pari a 0,43% per assegni familiari, 0,03% per tutela maternità e 0,34% per disoccupazione.
Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989. L’esonero opera prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’articolo 120 della legge n. 388/2000 e, se non vi è capienza, si applica alle altre aliquote della gestione privilegiando maternità e disoccupazione, con esclusione del trattamento di fine rapporto e del finanziamento dei fondi interprofessionali. Per i concedenti l’esonero incide sull’aliquota della disoccupazione, pari al 2,75%, con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, dal 1 gennaio 2001, sono fissati ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.lgs. n. 38/2000 nelle misure di 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge n. 334/1968 e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano ad applicarsi l’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e l’articolo 7 della legge n. 233/1990. La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta quindi il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zona tariffaria
In applicazione dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010, che richiama le agevolazioni contributive nel settore agricolo di cui all’articolo 2, comma 49, della legge n. 191/2009, per il 2018 le agevolazioni per zona tariffaria sono pari a: territori non svantaggiati, nessuna agevolazione e 100% dovuto; territori montani, agevolazione 75% e 25% dovuto; territori svantaggiati, agevolazione 68% e 32% dovuto.
Modalità e termini di pagamento
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate tramite modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente, se in possesso di PIN, può consultare sul sito INPS la lettera con il dettaglio contributivo e stampare la delega F24 accedendo ai servizi online per il cittadino, alla voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF". Le scadenze sono 16 luglio 2018, 17 settembre 2018, 16 novembre 2018 e 16 gennaio 2019.
Tabella aliquote contributive
Nell’allegato n. 1 è riportata la tabella delle aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
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