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Circolare

Circolare numero 72 del 23-05-2018

Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i chiarimenti in ordine all’applicazione, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS, sia pubbliche che private, dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi di abrogazione e/o rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale, e di sostituzione dei vitalizi con nuove prestazioni a carattere pensionistico. Si evidenzia inoltre l’applicabilità della disciplina di carattere generale anche ai docenti universitari. Si forniscono, infine, per gli iscritti alla Gestione Pubblica le indicazioni per il versamento della quota di contribuzione relativa alla cassa pensionistica a carico dell’iscritto e per gli iscritti alla Gestione credito e alla Gestione ex ENPDEP le nuove indicazioni per il versamento dell’intera contribuzione da parte del datore di lavoro, ferma restando la rivalsa di quest’ultimo per la quota a carico del dipendente. INDICE 1. Premessa 2. L’interpretazione dell’articolo 38 della legge n. 488/1999 2.1 Generalità 2.2 La maturazione del diritto a un vitalizio o incremento di pensione 3. Il regime della quota a carico prevista dall’articolo 38 della legge n. 488/1999 a fronte delle riforme regionali 3.1 Il regime della quota a carico nel caso di sostituzione della prestazione pensionistica 3.2 Il regime della quota a carico nel caso di abrogazione del “regime assicurativo regionale” 3.3 Il regime della quota a carico nel caso di rinuncia al regime assicurativo regionale 4. Riepilogo delle modalità di presentazione della domanda di accredito figurativo e versamento della “quota a carico” di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999 4.1 Gestione dipendenti pubblici (iscritti CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CPTS) 4.2 Gestione privata (iscritti AGO e fondi speciali) 5. Aspettativa docenti universitari per mandato elettivo

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando è dovuta la c.d. quota a carico ai fini dell’accredito figurativo ex art. 38 L. 488/1999, soprattutto in presenza di riforme regionali che sostituiscono, abrogano o permettono la rinuncia ai vitalizi/prestazioni pensionistiche dei consiglieri regionali, nonché nei casi di restituzione della contribuzione pregressa. Vengono distinti gli effetti sui periodi anteriori e successivi alle riforme, le modalità di rimborso delle quote non dovute e le procedure di domanda e pagamento per Gestione Pubblica e Gestione privata. La circolare contiene inoltre chiarimenti specifici per i professori universitari in aspettativa per mandato elettivo o nomina ad assessore regionale, precisando gli adempimenti contributivi delle Università.

Chiarimenti sull'art. 38 L. 488/1999 per vitalizi e prestazioni pensionistiche regionali

Chiarimenti sull'art. 38 della legge n. 488/1999 per i regimi previdenziali regionali e i docenti universitari

La circolare interviene nel quadro dell'integrazione INPDAP-INPS per fornire istruzioni applicative sull'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con particolare riguardo alle riforme regionali in materia di assegni vitalizi e prestazioni pensionistiche dei consiglieri regionali. Essa chiarisce quando permane o viene meno l'obbligo di versamento della c.d. "quota a carico" e disciplina anche le modalità operative per domanda, versamento, eventuale rimborso e gestione delle posizioni relative ai professori universitari in aspettativa per mandato elettivo o nominati assessori regionali.

Quadro generale e nozione di quota a carico

L'art. 38 L. 488/1999 costituisce un correttivo al regime della contribuzione figurativa: quando, per effetto dell'elezione o della nomina a funzioni pubbliche, il lavoratore maturi un vitalizio o un incremento della pensione, deve versare l'equivalente della contribuzione a proprio carico per il periodo di aspettativa non retribuita. In mancanza di tale versamento non può essere riconosciuta la contribuzione figurativa. La circolare precisa che la nozione di "maturazione del diritto" non coincide con il concreto raggiungimento dei requisiti pensionistici, ma con l'esistenza di una tutela assicurativa collegata al mandato, finalizzata a prestazioni pensionistiche comunque denominate o calcolate.

Effetti delle riforme regionali: sostituzione, abrogazione e rinuncia

Le discipline regionali sono descritte come non omogenee: alcune Regioni hanno sostituito il vitalizio con nuove prestazioni pensionistiche a sistema retributivo, contributivo, misto o mediante previdenza complementare; altre hanno abrogato il regime assicurativo regionale; altre ancora prevedono la rinuncia da parte del consigliere. In ciascun caso la Struttura competente deve verificare la normativa regionale applicabile per stabilire se, nei periodi di mandato, residui comunque una tutela previdenziale che rende dovuta la quota a carico.

Quando il regime regionale viene semplicemente sostituito con un nuovo trattamento pensionistico, i periodi di mandato continuano a essere coperti da versamenti destinati a quella forma di previdenza e la contribuzione figurativa può essere riconosciuta solo previo versamento della quota a carico. Se invece il regime è abrogato e non resta alcuna tutela assicurativa regionale per determinati periodi, l'accredito figurativo può avvenire senza tale onere, ma restano dovute le quote già scadute sotto la vigenza del regime abrogato. Se la legge abrogativa o l'atto di rinuncia salvaguardano i contributi già versati fino a una certa data, tali contributi conservano efficacia ai fini del vitalizio/pensione e la quota a carico continua a essere dovuta per i periodi temporali coperti da quella tutela.

Decorrenze, termini e casi esemplificativi

La circolare sottolinea che la questione delle decorrenze è centrale, poiché gli effetti delle riforme possono dipendere dalla data di entrata in vigore della legge, dalla vacatio o dall'inizio della legislatura. Nei casi esemplificati, la quota a carico è o meno dovuta in funzione del momento in cui interviene l'abrogazione o la rinuncia e della data di scadenza del versamento, fissata al 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. In presenza di abrogazione o rinuncia avvenute il 7 maggio 2016, la quota non è dovuta per il 2016 e per gli anni successivi; per il 2015 e per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 6 maggio 2016 la quota può essere non dovuta e, se già versata, rimborsabile, purché al momento della modifica normativa non sia ancora scaduto il termine per il versamento. Se l'intervento avviene il 10 novembre 2016, invece, per il 2015 la quota resta dovuta perché il termine è già scaduto, mentre per il 2016 la quota non è più dovuta.

Restituzione della quota a carico

Il rimborso della quota a carico non dovuta deve essere chiesto dall'interessato alla Struttura competente, che procede dopo aver verificato l'avvenuta riscossione. Il rimborso riguarda esclusivamente i contributi pensionistici. La circolare ribadisce che non sono rimborsabili le quote già scadute al momento dell'abrogazione o della rinuncia e, nei casi illustrati, non sono rimborsabili neppure i contributi relativi agli anni anteriori al 2015.

Domanda di accredito figurativo: termini e rinnovo tacito

Il riconoscimento dell'accredito figurativo va richiesto con apposita istanza entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'aspettativa senza assegni, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata per ogni anno di durata del mandato, salvo rinuncia espressa; la tardiva presentazione preclude il diritto solo per l'anno in cui si è verificata l'omissione. Se non sussiste il presupposto del vitalizio o dell'incremento pensionistico, torna applicabile la regola generale del D.lgs. 564/1996, con domanda annuale entro il 30 settembre per l'anno precedente.

Gestione Pubblica: adempimenti e versamenti

Per gli iscritti alle casse della Gestione Pubblica la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica. A seguito dell'accoglimento, quando la quota a carico è dovuta, l'organo elettivo versa l'importo entro il 30 ottobre dell'anno successivo, mediante F24 ELIDE e con la chiave di pagamento indicata nel provvedimento. In caso di ritardo, il versamento è comunque possibile entro il termine di prescrizione quinquennale, con applicazione delle somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000. Per i periodi figurativi, l'Amministrazione versa inoltre il contributo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali pari allo 0,35% e quello all'Assicurazione sociale vita pari allo 0,12%, entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento, con i codici P909 e P810.

Gestione privata: adempimenti documentali e pagamento

Per gli iscritti alla gestione privata, la domanda è telematica dal 1° gennaio 2018. Il pagamento della quota a carico avviene con F24 ELIDE secondo le regole richiamate nella circolare n. 113/2017, che ha superato il precedente collegamento alla matricola e ai vecchi codici contributivi. Il soggetto versante è identificato dal codice fiscale; nei casi eccezionali di pagamento diretto da parte dell'assicurato il modello riporta il medesimo codice fiscale del beneficiario. Se il pagamento avviene oltre il termine ordinario del 16 ottobre dell'anno successivo, restano applicabili la prescrizione quinquennale e le somme aggiuntive, il cui versamento è condizione per l'accredito.

L'istanza ordinaria richiede: la dichiarazione del datore di lavoro sull'aspettativa e sulla retribuzione virtuale; gli estremi e la copia del pagamento F24 ELIDE; la certificazione dell'organismo elettivo con l'ammontare della contribuzione versata e della retribuzione assunta a base del calcolo. Per i pagamenti diretti dell'assicurato occorre inoltre la documentazione che attesti la sussistenza delle particolari ipotesi derogatorie previste dalle circolari richiamate.

Aspettativa dei professori universitari per mandato elettivo

Per i professori universitari in aspettativa per mandato elettivo, o nominati assessori regionali, la circolare conferma che dal 31 marzo 1993 si applica il regime contributivo previsto per i dipendenti pubblici, con accredito figurativo a carico della gestione e senza versamenti contributivi da parte delle Università né ai fini pensionistici né ai fini TFS. L'orientamento si fonda sull'estensione dell'art. 31 L. 300/1970 ai dipendenti pubblici operata dalla L. 724/1994 e sul successivo riordino della contribuzione figurativa ad opera del D.lgs. 564/1996.

Nella denuncia contributiva, l'Università deve valorizzare il codice 39 "Aspettativa per mandato politico elettivo" nell'ultimo periodo utile di servizio. Eventuali compensi corrisposti durante l'aspettativa devono essere denunciati con l'elemento V1 PeriodoPrecedente, casuale 1, mentre non va inviato l'elemento E0 PeriodoNelMese, poiché il rapporto di lavoro è sospeso.

Punti principali

Finalità della circolare e contesto normativo

La circolare si colloca nel processo di integrazione INPDAP-INPS e fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 38 della L. 488/1999 con riferimento alle riforme regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali. L'obiettivo è armonizzare la prassi tra le diverse gestioni previdenziali e chiarire anche l'applicabilità ai docenti universitari.

Significato e funzione della quota a carico

L'art. 38 prevede che i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti o nominati a funzioni pubbliche, quando maturino un vitalizio o un incremento di pensione, debbano versare l'equivalente della quota contributiva a loro carico per i periodi di aspettativa non retribuita. Senza tale versamento non è riconoscibile la contribuzione figurativa. Il concetto di maturazione del diritto prescinde dal possesso concreto dei requisiti pensionistici e riguarda l'esistenza di una tutela assicurativa collegata al mandato.

Riforme regionali: sostituzione, abrogazione e rinuncia

Le Regioni hanno introdotto sistemi non omogenei: in alcuni casi il vitalizio è stato sostituito con nuove prestazioni pensionistiche, in altri è stato abrogato o è stata prevista la rinuncia alla tutela. La circolare distingue gli effetti della sostituzione del regime, dell'abrogazione del regime assicurativo regionale e della rinuncia, chiarendo quando la quota a carico continua a essere dovuta e quando, invece, l'accredito figurativo può avvenire senza tale onere.

Effetti dell'abrogazione del regime assicurativo regionale

Se l'abrogazione elimina ogni tutela assicurativa regionale per i periodi di mandato, la contribuzione figurativa può essere accreditata senza quota a carico per i periodi scoperti. Restano però dovute le quote già scadute sotto la vigenza del regime abrogato, anche se la contribuzione regionale pregressa viene restituita o perde efficacia. Se la norma abrogativa salva i contributi versati fino a una certa data, tali contributi restano validi ai fini del vitalizio/pensione e la quota a carico continua a essere dovuta per i periodi coperti da quella tutela.

Effetti della rinuncia al regime assicurativo regionale

La rinuncia segue principi analoghi all'abrogazione: la Struttura territoriale verifica la normativa regionale, acquisisce la documentazione della rinuncia e conserva gli atti nella pratica di accredito figurativo. Se la rinuncia lascia scoperti i periodi di mandato, la contribuzione figurativa può essere accreditata senza quota a carico; restano però dovute le quote già scadute. Se la rinuncia lascia salvi i contributi pregressi ai fini pensionistici, la quota a carico rimane dovuta per i periodi in cui il soggetto resta assicurato.

Restituzione della quota a carico e limiti al rimborso

La restituzione può essere chiesta dall'iscritto alla Struttura competente, che rimborsa previa verifica dell'avvenuta riscossione. Il rimborso riguarda esclusivamente i contributi pensionistici. Non sono rimborsabili le quote a carico relative ad anni per i quali il termine di versamento era già scaduto al momento della modifica normativa o della rinuncia, e non si rimborsano i contributi riferiti agli anni precedenti al 2015 nei casi esemplificati.

Termini per la domanda di accredito figurativo

La domanda per il riconoscimento dell'accredito figurativo deve essere presentata dall'eletto o nominato entro il 30 settembre dell'anno successivo all'inizio dell'aspettativa non retribuita, a pena di decadenza. La domanda si rinnova tacitamente per ogni anno di durata del mandato, salvo manifestazione contraria. Se non matura il diritto a vitalizio o incremento di pensione, opera la regola generale del D.lgs. 564/1996: domanda entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente.

Gestione Pubblica: procedura, versamenti e contributi accessori

Per gli iscritti alle casse della Gestione Pubblica la domanda va presentata telematicamente; dal 16 gennaio 2014 l'invio telematico è esclusivo. La quota a carico va versata entro il 30 ottobre dell'anno successivo, con F24 ELIDE e chiave di pagamento indicata nel provvedimento. In caso di ritardo, sono dovute le somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000. Per i periodi di contribuzione figurativa, l'Amministrazione versa anche i contributi alla Gestione credito (0,35%) e alla Gestione ex ENPDEP (0,12%) entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento.

Gestione privata: procedura, modalità di pagamento e documentazione

Per gli iscritti ad AGO e fondi speciali la domanda è telematica dal 1° gennaio 2018. Il pagamento va effettuato con F24 ELIDE secondo la disciplina della circolare n. 113/2017. Il versamento oltre il termine ordinario è ammesso entro la prescrizione quinquennale con somme aggiuntive, che costituiscono condizione per l'accredito. L'istruttoria richiede la dichiarazione del datore di lavoro, la prova del pagamento e la certificazione dell'organismo elettivo; nei casi eccezionali di pagamento diretto da parte dell'assicurato occorre anche la documentazione che giustifichi la deroga.

Docenti universitari in aspettativa per mandato elettivo

Per i professori universitari in aspettativa per mandato elettivo o nominati assessori regionali, dal 31 marzo 1993 l'aspettativa è coperta da contribuzione figurativa secondo il regime previsto per i dipendenti pubblici, con cessazione dell'utilità ai fini TFS. Le Università non devono versare contributi alla gestione pensionistica né a quella previdenziale per il TFS, poiché l'accredito avviene secondo la normativa speciale. In denuncia contributiva va valorizzato il codice 39 'Aspettativa per mandato politico elettivo'; eventuali compensi erogati nel periodo di aspettativa vanno denunciati con V1 PeriodoPrecedente, casuale 1, senza inviare E0 PeriodoNelMese, dato che il rapporto è sospeso.

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