Circolare numero 77 del 01-06-2018
Con la presente circolare si illustra la disciplina delle società tra professionisti, nonché le modalità di profilazione e censimento delle medesime. INDICE 1. Premessa 2. Disciplina delle società tra professionisti 3. Criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale 4. Obblighi iscrittivi 5. Censimento delle società tra professionisti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina delle società tra professionisti introdotta dalla legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013, soffermandosi su forme societarie ammesse, requisiti per la qualifica di STP, regole di conferimento ed esecuzione dell’incarico, obblighi di iscrizione al registro imprese e agli albi professionali, nonché cause di cancellazione. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per il censimento delle STP e per la gestione delle deleghe e delle abilitazioni sul portale, con indicazioni differenziate a seconda dell’Ordine di iscrizione.
Società tra professionisti (STP): disciplina, iscrizioni e istruzioni operative di censimento
Società tra professionisti: quadro normativo, requisiti e gestione operativa
La circolare ricostruisce la disciplina delle società tra professionisti (STP) introdotta dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e attuata dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Il documento evidenzia sia i requisiti sostanziali per la costituzione e il mantenimento della qualifica di STP, sia gli adempimenti di iscrizione e i controlli affidati agli Ordini professionali, fino alle istruzioni pratiche per il censimento e la gestione delle abilitazioni nei sistemi informatici.
Fonti normative e modelli societari ammessi
La legge consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Sono quindi ammesse società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Per le cooperative di professionisti è richiesto un numero minimo di tre soci.
Requisiti per la qualifica di società tra professionisti
Per assumere la qualifica di STP, l’atto costitutivo deve prevedere:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione tra i soci di professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, anche appartenenti a sezioni diverse, nonché di cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso del titolo di studio abilitante;
- la possibilità di includere soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
È inoltre stabilito che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debbano assicurare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La mancanza di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e impone all’Ordine o collegio competente la cancellazione dall’albo, salvo che la società ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti entro sei mesi.
L’atto costitutivo deve altresì contenere:
- criteri e modalità che garantiscano l’esecuzione dell’incarico solo da parte di soci in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- la stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i clienti;
- le modalità di esclusione del socio cancellato in via definitiva dal proprio albo.
Denominazione sociale, deontologia e segreto professionale
La denominazione della STP deve contenere la dicitura “società tra professionisti”. La normativa vieta inoltre che lo stesso soggetto sia socio di più società. I professionisti soci restano soggetti al codice deontologico del proprio Ordine, mentre la società è sottoposta al regime disciplinare dell’Ordine presso cui risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto relativo alle attività professionali affidategli.
Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale
Il regolamento attuativo disciplina in modo specifico il rapporto con il cliente per garantire che le prestazioni siano svolte da soci abilitati. Al momento del primo contatto, la società deve informare il cliente del diritto di chiedere che l’incarico sia affidato a uno o più professionisti scelti dal medesimo. A tal fine, la STP deve consegnare:
- l’elenco scritto dei soci professionisti, con indicazione dei relativi titoli o qualifiche;
- l’elenco dei soci con finalità di investimento.
La società deve anche informare il cliente che l’incarico può essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti professionali richiesti e segnalare eventuali conflitti di interesse riconducibili alla presenza di soci con finalità di investimento. La prova di tali informazioni, insieme all’eventuale indicazione del professionista scelto dal cliente, deve risultare da atto scritto.
Ausiliari, sostituti e potere di opposizione del cliente
Nell’esecuzione dell’incarico, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari. Solo per particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili può ricorrere a sostituti. I nominativi di ausiliari e sostituti devono essere comunicati al cliente, che può esprimere per iscritto il proprio dissenso entro tre giorni dalla comunicazione.
Iscrizione al registro delle imprese e agli albi professionali
La STP deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia utile alla verifica delle incompatibilità. Deve inoltre iscriversi in una sezione speciale degli albi o registri tenuti presso l’Ordine o collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di STP multidisciplinare, l’iscrizione avviene presso l’albo o registro relativo all’attività indicata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
La domanda di iscrizione è presentata al consiglio dell’Ordine o del collegio competente in base alla sede legale e deve essere corredata da:
- atto costitutivo e statuto in copia autentica, oppure, per le società semplici, da dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all’albo;
- elenco o registro dei soci professionisti non iscritti presso l’Ordine o collegio destinatario della domanda.
Verificata la sussistenza dei requisiti, il consiglio procede all’iscrizione nella sezione speciale e annota i dati essenziali della società, tra cui ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti ed eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. L’iscrizione e le eventuali variazioni devono essere annotate nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta del rappresentante della società.
Cancellazione per perdita dei requisiti
Se viene meno uno dei requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento, il consiglio dell’Ordine o collegio professionale procede, nel rispetto del contraddittorio, alla cancellazione dall’albo qualora la società non regolarizzi la situazione entro tre mesi dal verificarsi dell’irregolarità. Resta fermo il diverso termine di sei mesi previsto per il caso di perdita della maggioranza dei soci professionisti.
La disciplina evidenzia quindi un sistema di controlli articolato, basato sia sull’iscrizione al registro delle imprese sia sull’iscrizione all’albo professionale, con verifiche dirette da parte degli organi ordinistici competenti.
Censimento delle STP e regole operative
La circolare dedica una parte finale alle modalità di censimento delle STP e alla gestione delle deleghe sul portale. Le STP consentono di superare il modello tradizionale dello studio associato, permettendo anche l’aggregazione di soci iscritti a ordini diversi o di soci non iscritti, purché il loro apporto sia limitato a prestazioni tecniche o a finalità di investimento.
Il censimento avviene in modo differenziato in base all’Ordine di iscrizione:
- per i Consulenti del lavoro, le informazioni sono acquisite tramite la infrastruttura “Porta di Dominio”;
- per commercialisti ed esperti contabili e per avvocati, le Strutture territoriali inseriscono le informazioni che devono essere obbligatoriamente registrate.
Per i commercialisti ed esperti contabili, l’eventuale cancellazione della STP dall’albo deve essere comunicata con le modalità già concordate per le abilitazioni, sospensioni o revoche dei professionisti. Per gli avvocati, in attesa di analoghi accordi, le verifiche periodiche dell’iscrizione all’albo vengono effettuate tramite interrogazione del registro delle imprese.
Dati da inserire, PIN e gestione delle deleghe
Al momento della richiesta del PIN del rappresentante legale, la Struttura territoriale verifica se la STP risulti censita attraverso la funzione “Gestione Deleghe – Archivio censimento STP”. In caso negativo, procede al caricamento dei dati presenti nelle visure camerali, e precisamente:
- tipologia di STP;
- codice fiscale della STP;
- matricola aziendale STP, se presente;
- data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, con numero e provincia dell’albo;
- codice fiscale del rappresentante legale;
- indirizzo email;
- indirizzo PEC.
L’operatore può associare a ciascuna STP uno o più rappresentanti legali. Il PIN rilasciato al legale rappresentante, identificato come persona fisica indicata nella visura camerale come amministratore della STP o come socio amministratore che ha presentato la domanda, consente di accedere alla sezione STP del portale per:
- acquisire le deleghe;
- aggiungere o rimuovere la delega ai soci intermediari, solo se censiti come intermediari abilitati;
- abilitare o rimuovere i dipendenti della società.
Se il responsabile non è un intermediario abilitato, non può utilizzare le deleghe acquisite per accedere ai servizi. L’intermediario socio può prendere in carico o meno le deleghe già acquisite dal responsabile e vede soltanto quelle effettivamente prese in carico. I dipendenti della società, invece, hanno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L’aggiornamento delle abilitazioni resta in ogni caso a carico del legale rappresentante della STP.
Punti principali
Quadro normativo e definizione di STP
La disciplina deriva dall’art. 10, commi 3-9, della legge n. 183/2011, come modificata dal D.L. n. 1/2012, e dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli del codice civile previsti dai titoli V e VI del libro V. Le forme ammesse comprendono società semplice, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL e cooperativa; per le cooperative di professionisti è richiesto un numero minimo di tre soci.
Requisiti per assumere la qualifica di STP
L’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci, l’ammissione di soli professionisti iscritti ad ordini/albi/collegi, cittadini UE con titolo abilitante e, in via limitata, soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o investimenti. I soci professionisti devono rappresentare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e nel capitale sociale; in mancanza, la società si scioglie e l’Ordine deve cancellarla dall’albo, salvo regolarizzazione entro sei mesi. È richiesta anche la previsione di criteri per l’esecuzione dell’incarico da parte di soci abilitati, l’assicurazione RC per i danni ai clienti e le modalità di esclusione del socio cancellato in via definitiva dal proprio albo.
Tutela del cliente, incarico professionale e responsabilità
La denominazione deve contenere la dicitura "società tra professionisti" e lo stesso soggetto non può essere socio di più società. I professionisti soci restano soggetti al proprio codice deontologico, mentre la società è sottoposta al regime disciplinare dell’Ordine presso cui è iscritta. Per l’incarico professionale è previsto che il cliente possa scegliere il professionista; in mancanza, la società deve comunicare per iscritto il nominativo del professionista incaricato. La società deve inoltre informare il cliente, al primo contatto, del diritto di chiedere che l’esecuzione sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti e deve consegnare l’elenco dei soci professionisti, con titoli e qualifiche, e dei soci con finalità di investimento. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale.
Esecuzione dell’incarico e ausiliari
Il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari e, solo in presenza di particolari attività e sopravvenute esigenze non prevedibili, di eventuali sostituti. I nominativi di ausiliari e sostituti devono essere comunicati al cliente, che può opporsi per iscritto entro tre giorni. La prova degli obblighi informativi e l’eventuale indicazione del professionista scelto dal cliente devono risultare da atto scritto.
Iscrizioni al registro imprese e agli albi professionali
La STP deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia ai fini della verifica delle incompatibilità. Deve inoltre iscriversi in una sezione speciale degli albi o registri dell’Ordine o collegio dei soci professionisti; la STP multidisciplinare va iscritta presso l’albo relativo all’attività prevalente indicata nello statuto o atto costitutivo. La domanda di iscrizione si presenta al consiglio dell’Ordine o collegio della sede legale, corredata da atto costitutivo/statuto in copia autentica, certificato di iscrizione al registro imprese, certificato di iscrizione all’albo ed elenco dei soci professionisti non iscritti presso quell’Ordine. Il consiglio verifica i requisiti, iscrive la società e annota nella sezione speciale i dati essenziali della STP, incluse ragione sociale, oggetto, sede, legale rappresentante e soci iscritti.
Cancellazione e controllo dei requisiti
Se viene meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, il consiglio dell’Ordine procede alla cancellazione qualora la società non regolarizzi entro tre mesi dalla situazione di irregolarità, nel rispetto del contraddittorio, fermo restando il diverso termine di sei mesi previsto per la perdita della maggioranza dei soci professionisti. La normativa prevede quindi controlli stringenti affidati agli Ordini e ai collegi professionali, oltre a verifiche basate sull’iscrizione al registro delle imprese e all’albo.
Censimento delle STP e istruzioni operative
Le STP consentono di aggregare anche soci iscritti ad ordini diversi o non iscritti, nei limiti consentiti per prestazioni tecniche o investimenti. Il censimento avviene con modalità diverse a seconda dell’Ordine di iscrizione: per i Consulenti del lavoro, le informazioni sono veicolate tramite la infrastruttura "Porta di Dominio"; per commercialisti ed esperti contabili e avvocati, le Strutture territoriali inseriscono i dati obbligatori. Le cancellazioni dall’albo dei commercialisti devono essere comunicate con le modalità già concordate; per gli avvocati, nelle more di specifici accordi, le verifiche vengono effettuate interrogando il registro delle imprese.
Dati da inserire e gestione delle abilitazioni
All’atto della richiesta del PIN del legale rappresentante, la Struttura territoriale verifica il censimento della STP tramite la funzione "Gestione Deleghe – Archivio censimento STP"; in caso di assenza, inserisce i dati camerali richiesti: tipologia di STP, codice fiscale, eventuale matricola aziendale, data e numero/provincia di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, codice fiscale del rappresentante legale, email e PEC. Il PIN consente al legale rappresentante di accedere alla sezione STP del portale per acquisire deleghe, aggiungere o rimuovere deleghe ai soci intermediari abilitati e abilitare o rimuovere i dipendenti. Il responsabile non intermediario non può usare le deleghe per accedere ai servizi; l’intermediario socio vede solo le deleghe prese in carico, mentre i dipendenti hanno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L’aggiornamento delle abilitazioni resta a carico del legale rappresentante.
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