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Circolare

Circolare numero 75 del 31-05-2018

A seguito della pubblicazione del decreto 31 gennaio 2018 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il recupero delle somme spettanti con riferimento all’anno 2012.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale delle somme relative ai maggiori oneri sostenuti nel 2012 per le integrazioni delle indennità di malattia. Richiama il quadro normativo che ha abrogato i trattamenti speciali di malattia a carico INPS e ne ha previsto l’eventuale integrazione tramite contrattazione collettiva, finanziata con appositi decreti interministeriali. Per il 2012 la quantificazione degli oneri è stata definita dal decreto interministeriale 31 gennaio 2018. Le aziende beneficiarie devono procedere al conguaglio tramite UniEmens usando il codice causale L215, previa attribuzione del codice di autorizzazione 4H e verifica della regolarità contributiva tramite DURC on line. In caso di irregolarità, si applica il recupero delle inadempienze secondo le regole sul DURC. Sono infine confermate le istruzioni contabili già impartite con precedenti circolari, con imputazione alla Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, conto GAZ32106.

Recupero oneri per integrazioni di malattia anno 2012 per aziende del trasporto pubblico locale

Recupero degli oneri per integrazioni di malattia nel trasporto pubblico locale

La circolare disciplina il recupero, da parte delle aziende del trasporto pubblico locale, degli oneri sostenuti per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2012. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo che, dal 1° gennaio 2005, ha eliminato il regime speciale di malattia a carico INPS per i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto, rinviando alla disciplina generale del settore industria e consentendo, per eventuali trattamenti aggiuntivi, la copertura tramite contrattazione collettiva e specifici decreti interministeriali.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 ha abrogato l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, facendo venir meno i trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi prima posti a carico dell’INPS. Da tale data ai lavoratori del settore trasporto pubblico si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per la generalità dei lavoratori dell’industria. La stessa norma prevede che eventuali trattamenti aggiuntivi possano essere definiti dalla contrattazione collettiva di categoria.

La legge n. 266/2005, all’articolo 1, comma 273, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati in attuazione della legge n. 311/2004 siano finanziati con le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale. Il meccanismo di quantificazione degli oneri e di ripartizione delle risorse è poi disciplinato dall’articolo 4 del decreto interministeriale n. 14666 del 6 agosto 2007, che prevede l’adozione di un apposito decreto annuale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Decreto interministeriale 31 gennaio 2018

Per l’anno 2012, il maggiore onere derivante dagli accordi nazionali è stato quantificato con il decreto interministeriale 31 gennaio 2018, richiamato come allegato 1 alla circolare. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 sulla pubblicità legale; per completezza di divulgazione, la Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2018 ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione.

Il decreto autorizza anche il trasferimento, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’INPS, delle risorse complessive da destinare all’erogazione alle aziende aventi titolo, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Modalità operative per le aziende beneficiarie

Le aziende di trasporto destinatarie del beneficio devono recuperare gli oneri sostenuti a titolo di integrazione delle indennità di malattia per il 2012 tramite il flusso UniEmens, utilizzando il codice causale "L215". Il conguaglio può essere effettuato esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari e deve essere inserito in una denuncia contributiva con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

La circolare precisa che, per poter procedere al conguaglio, è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia.

Verifica della regolarità contributiva e DURC

L’erogazione delle somme è subordinata alla verifica del requisito di regolarità contributiva delle aziende interessate, requisito attestato dal possesso del DURC. Le Strutture territorialmente competenti devono quindi attivare la verifica tramite la procedura "Durc on Line", utilizzando le utenze già assegnate secondo la comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto 2015.

In caso di esito negativo della verifica, si applica l’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, con conseguente trattenuta, dalla somma dovuta, dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Istruzioni contabili

Per quanto riguarda la rilevazione contabile, la circolare conferma le istruzioni già contenute nella circolare n. 22 del 22 febbraio 2008 e nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009. L’onere relativo al contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale, destinato a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, resta imputato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ, conto GAZ32106.

Sintesi operativa

In concreto, la circolare consente alle aziende del trasporto pubblico locale aventi titolo di recuperare, tramite UniEmens e con il codice causale "L215", le somme anticipate per integrazioni di malattia relative al 2012, purché sia stato attribuito il codice autorizzativo "4H" e sia stata verificata la regolarità contributiva. Le strutture territoriali devono curare l’istruttoria DURC e, in caso di irregolarità, applicare le trattenute previste dalla normativa sul DURC. Le registrazioni contabili devono essere effettuate secondo le indicazioni già consolidate e richiamate dalla circolare.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

Viene richiamata l’abrogazione, dal 1° gennaio 2005, dell’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS trattamenti economici speciali e aggiuntivi di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Da tale data si applica a tali lavoratori il trattamento di malattia previsto per la generalità dei lavoratori del settore industria, salvo eventuali trattamenti aggiuntivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di categoria.

Copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi

La legge n. 266/2005 prevede che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali siano finanziati con le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale. La quantificazione degli oneri e i criteri di ripartizione delle risorse devono essere stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all’annualità di competenza.

Decreto interministeriale 31 gennaio 2018 e anno 2012

Per l’anno 2012, l’ammontare del maggiore onere è stato quantificato dal decreto interministeriale 31 gennaio 2018, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e richiamato con avviso anche nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2018. Il decreto autorizza il trasferimento delle risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’INPS per l’erogazione alle aziende aventi titolo.

Modalità di recupero tramite UniEmens

Le aziende di trasporto interessate devono recuperare gli oneri sostenuti per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2012 utilizzando il codice causale "L215" nel flusso UniEmens. Il conguaglio deve essere effettuato dai soli datori di lavoro beneficiari con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Codice di autorizzazione e verifica DURC

Prima del conguaglio è necessario l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia. Le strutture territoriali devono attivare la verifica della regolarità contributiva tramite la procedura "Durc on Line"; il possesso del DURC attesta il requisito di regolarità richiesto per l’erogazione.

Esito negativo della verifica e trattenute

Se la verifica di regolarità contributiva ha esito negativo, trova applicazione l’articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013: dalla somma dovuta deve essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC, al fine di coprire l’irregolarità riscontrata.

Istruzioni contabili

Le istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 22 del 22 febbraio 2008 e con la circolare n. 55 dell’8 aprile 2009 restano confermate. L’onere per il contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale, a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, è imputato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ, conto GAZ32106.

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