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Circolare

Circolare numero 74 del 25-05-2018

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal Decreto Interministeriale n. 95440/2016. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito presso l’INPS, richiamando il quadro normativo del D.Lgs. n. 148/2015. Vengono definiti beneficiari, causali ammissibili, misura e durata della prestazione, termini per la domanda, consultazione sindacale, modalità di pagamento, contribuzione correlata e contributo addizionale. Sono inoltre fornite istruzioni operative per l’istruttoria e la delibera delle domande, le regole di monitoraggio della spesa, le modalità di esposizione in UniEmens e le istruzioni contabili.

Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: assegno ordinario, contribuzione e istruzioni operative

Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: assegno ordinario e istruzioni applicative

La circolare disciplina l’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito presso l’INPS e regolato dagli articoli 26-40 del D.Lgs. n. 148/2015. Il documento aggiorna e coordina la disciplina già illustrata con precedenti circolari, fornendo istruzioni amministrative, operative, contributive e contabili.

Quadro normativo e istituzione del Fondo

Il Fondo nasce dall’accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014 stipulato tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, recepito dal decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. La finalità è quella di assicurare ai lavoratori del settore una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause riconducibili alla normativa sull’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La circolare richiama anche il principio, proprio del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui i Fondi di solidarietà sono obbligatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni quando i datori di lavoro occupano mediamente più di cinque dipendenti. Nel caso in esame, l’accordo istitutivo copre l’intero settore a prescindere dalla consistenza dell’organico.

Ambito di applicazione soggettivo

L’assegno ordinario spetta a tutti i lavoratori subordinati del settore, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti. Restano esclusi anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché gli apprendisti di alta formazione e ricerca.

È espressamente chiarito che non è richiesta alcuna anzianità aziendale minima ai fini dell’accesso alla prestazione. In caso di sospensione o riduzione dell’orario, il periodo di apprendistato è prorogato per un periodo pari alle ore di integrazione salariale fruite.

Cause di intervento ammissibili

L’assegno ordinario può essere richiesto per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La circolare ricomprende espressamente le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.

Per le causali riconducibili alla CIGO e alla CIGS si applicano i criteri previsti dai relativi decreti e dalle circolari ministeriali e INPS richiamate nel testo.

Misura della prestazione

L’assegno ordinario ha importo pari all’integrazione salariale e corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra zero e il limite dell’orario contrattuale. Sul trattamento non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, in quanto non richiamata dal decreto istitutivo del Fondo.

L’importo non può comunque superare i massimali annualmente previsti per la CIGO. Per il 2018 vengono indicati i seguenti valori:

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.125,36 euro: massimale basso pari a 982,40 euro;
  • retribuzione superiore a 2.125,36 euro: massimale alto pari a 1.180,76 euro.

Le soglie sono aggiornate annualmente dal 1° gennaio in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il calcolo segue le regole applicate alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

Durata della prestazione e limiti complessivi

Il decreto istitutivo prevede che l’assegno ordinario possa essere erogato, per ciascun Gruppo, a non più di 40 unità lavorative all’anno, per un massimo di 80 giorni lavorativi ciascuna e comunque entro 3.200 giorni complessivi annui di cassa integrazione.

La circolare richiama inoltre i limiti generali del D.Lgs. n. 148/2015:

  • durata minima di 13 settimane in un biennio mobile;
  • durata massima collegata alle causali CIGO o CIGS invocate;
  • per le causali di riorganizzazione aziendale, massimo 24 mesi in un quinquennio mobile per unità produttiva;
  • per la crisi aziendale, massimo 12 mesi, con nuova istanza solo dopo un periodo pari a due terzi di quello della precedente autorizzazione;
  • per il contratto di solidarietà, massimo 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per gli eventi riconducibili alla CIGO, la circolare richiama anche il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile e la regola per cui 52 settimane consecutive di fruizione consentono una nuova domanda solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. Gli eventi oggettivamente non evitabili non sono conteggiati ai fini delle 52 settimane, ma restano rilevanti per gli altri limiti quantitativi e di durata complessiva.

Durata massima complessiva della prestazione

In applicazione dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 148/2015, la durata massima complessiva dell’assegno ordinario per ciascuna unità produttiva non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile. Per il contratto di solidarietà, la circolare richiama il criterio di computo parziale previsto dall’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo.

Domanda: termini e modalità di presentazione

La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. I termini sono ordinatori: il loro mancato rispetto non comporta la perdita del diritto alla prestazione.

  • La domanda presentata prima dei 30 giorni è irricevibile.
  • La domanda presentata oltre i 15 giorni determina lo slittamento della decorrenza.
  • In caso di presentazione tardiva, il trattamento non può decorrere per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, ossia dal lunedì della settimana precedente.
  • Il datore di lavoro deve indicare le ore non indennizzabili tramite l’apposito modello allegato.

La circolare fornisce un esempio operativo per una sospensione dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, evidenziando che la presentazione del 19 gennaio 2018 comporta decorrenza dal lunedì 8 gennaio 2018 e obbligo di comunicare le ore non indennizzabili dal 1° al 7 gennaio 2018.

Obblighi di informazione e consultazione sindacale

L’accesso alla prestazione è subordinato a una comunicazione preventiva dell’A.N. G.O.P.I. alle Segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, finalizzata alla valutazione congiunta delle esigenze di personale e del fabbisogno di integrazioni salariali.

La comunicazione deve indicare:

  • cause di sospensione o riduzione dell’orario;
  • entità e durata prevedibile;
  • numero dei lavoratori interessati.

Entro sette giorni dalla comunicazione è previsto un incontro tra le parti e il confronto deve concludersi entro i sette giorni successivi. Non è necessario che la consultazione si concluda con un accordo per accedere alla prestazione. Alla domanda vanno allegati la comunicazione inviata e, se esistente, il verbale sindacale; in caso di contratto di solidarietà va allegato anche l’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Pagamento della prestazione, rimborso e conguaglio

Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura territoriale competente rilascia l’autorizzazione, necessaria per il conguaglio e il rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. La delibera e l’autorizzazione sono comunicate all’azienda e rese disponibili nel cassetto bidirezionale.

Il pagamento dell’assegno avviene di regola da parte del datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, con successivo rimborso o conguaglio da parte dell’INPS.

La circolare sottolinea i termini decadenziali per il conguaglio/rimborso:

  • entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
  • oppure, se successiva, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, intesa per i Fondi come data di autorizzazione INPS.

Trascorso il termine decadenziale, il conguaglio non è più possibile né con denuncia ordinaria né con flussi di regolarizzazione. Il pagamento diretto può essere autorizzato, su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda.

Contribuzione correlata

Per i periodi di fruizione dell’assegno ordinario il Fondo versa alla gestione di iscrizione dei lavoratori la contribuzione correlata, utile ai fini del diritto a pensione, anche anticipata, e della misura della pensione.

Il valore retributivo su cui calcolare la contribuzione è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento e deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La base di calcolo segue i criteri richiamati per le integrazioni salariali nella circolare n. 9/2017.

La contribuzione è coperta utilizzando l’aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente, assunta qui nella misura del 33%, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i lavoratori soggetti al sistema contributivo o nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 si tiene conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; per il 2018 il massimale indicato è pari a 101.427,00 euro.

Contributo addizionale

In caso di fruizione dell’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati.

La base di calcolo corrisponde alla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario. Il versamento segue modalità operative analoghe a quelle previste per il contributo addizionale della CIG.

Istruzioni operative e istruttoria delle domande

L’INPS ha predisposto una procedura end-to-end per la gestione dell’intero iter amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’invio della proposta di deliberazione al Comitato amministratore.

Nell’istruttoria, le Strutture territoriali verificano:

  • appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
  • rispetto dei termini di presentazione;
  • correttezza e completezza della documentazione allegata;
  • coerenza della durata richiesta con le regole del Fondo;
  • integrabilità della causale;
  • compatibilità dei lavoratori.

Le domande sono accoglibili nei limiti delle risorse disponibili del Fondo. Una volta completata l’istruttoria, la Struttura territoriale predispone la proposta di delibera e la invia alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che verifica la capienza del Fondo e inoltra la pratica al Comitato amministratore. Nella fase iniziale di operatività, il flusso è gestito direttamente dalla Direzione centrale.

Delibera di concessione

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore con conforme deliberazione. Se nell’esecuzione della decisione emergono profili di illegittimità, il Direttore generale dell’INPS può sospendere l’atto entro cinque giorni, indicando la norma ritenuta violata, e sottoporre la questione al Presidente dell’INPS, che entro tre mesi decide se proseguire o annullare la decisione; decorso tale termine, la delibera diviene esecutiva.

Equilibrio finanziario e monitoraggio della spesa

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione INPS ed è soggetto al principio del bilancio in pareggio. Non possono essere erogate prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria, per cui devono essere costituite riserve specifiche entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.

Il Fondo deve presentare un bilancio tecnico di previsione ad otto anni; sulla base di esso il Comitato può proporre modifiche alle prestazioni o all’aliquota contributiva. In caso di mancato adeguamento contributivo, l’INPS non può erogare prestazioni eccedenti. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri competenti, anche d’ufficio ove necessario per garantire il pareggio di bilancio o far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare.

Il monitoraggio della spesa avviene tramite schede riepilogative con l’indicazione delle risorse disponibili e degli importi autorizzati. Gli importi autorizzati sono sostituiti dagli importi effettivamente fruiti quando la prestazione si conclude per pagamento completato, decadenza, esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate.

In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro devono trasmettere entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, i dati necessari all’erogazione; oltre tale termine le somme residue tornano nella disponibilità del Fondo. In caso di anticipazione con successivo conguaglio, scaduti i sei mesi, le somme non utilizzate sono riacquisite dal Fondo.

Flusso UniEmens, ticket e codici evento

Per le domande presentate dal 1° aprile 2018 con decorrenza della prestazione dalla stessa data, il datore di lavoro o l’intermediario deve associare un ticket identificativo di 16 caratteri alfanumerici, da richiedere obbligatoriamente nella procedura telematica di domanda tramite la funzione "Inserimento ticket".

Il ticket identifica l’intero periodo di riduzione o sospensione e deve essere indicato sia nella domanda sia nel flusso UniEmens, per consentire l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Il codice evento previsto per l’assegno ordinario è AOR, mentre le posizioni contributive abilitate sono identificate dal codice di autorizzazione "2P", relativo al Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli.

Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio

Per il contributo addizionale e per il conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori deve essere utilizzato l’elemento della denuncia aziendale dedicato, indicando:

  • il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
  • la causale e l’importo del contributo addizionale, con codice A101;
  • la causale e l’importo del conguaglio, con codice L001.

In caso di cessazione dell’attività, il rimborso può essere richiesto tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza dell’autorizzazione.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli assegni ordinari conguagliati sono istituiti i conti FOR30130 e FOR30190, rispettivamente per anni precedenti e anno in corso. Per la contribuzione correlata viene istituito il conto FOR32141, da movimentare in DARE, in contropartita dei conti della serie XXX22141 della gestione pensionistica interessata.

Per il contributo addizionale, identificato in dichiarazione dal codice evento A101, sono istituiti i conti FOR21106, FOR21176, FOR21126 e FOR21186, distinti per competenza e per eventuali insoluti. La circolare rinvia all’allegato con le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Istituzione e finalità del Fondo

Il Fondo è stato costituito con accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, recepito con decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Esso tutela i lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Beneficiari e ambito soggettivo

Possono accedere all’assegno ordinario tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti. Restano esclusi anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché gli apprendisti di alta formazione e ricerca. Non è richiesta anzianità aziendale minima.

Cause di intervento ammesse

L’assegno ordinario può essere richiesto per le causali previste per l’integrazione salariale ordinaria o straordinaria. In concreto sono indicate: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Misura, durata e limiti della prestazione

La prestazione è pari all’80% della retribuzione globale persa per le ore non lavorate, senza applicazione della riduzione del 5,84%. L’importo non può superare i massimali CIGO vigenti, con richiamo ai valori 2018 di 982,40 euro e 1.180,76 euro. La durata segue i limiti del D.Lgs. n. 148/2015: almeno 13 settimane in un biennio mobile e, in relazione alla causale, i limiti massimi della CIGO o CIGS. Per il Fondo, l’assegno non può essere erogato a più di 40 unità lavorative all’anno per Gruppo, per non oltre 80 giorni ciascuna, e nel limite di 3.200 giorni complessivi annui.

Domanda, consultazione sindacale e pagamento

La domanda va presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione; i termini sono ordinatori, ma la presentazione tardiva comporta slittamento della decorrenza. È obbligatoria una comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e un confronto entro 7 giorni, senza necessità di accordo per accedere alla prestazione. Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro e poi rimborsato o conguagliato dall’INPS; il conguaglio/rimborso è soggetto a decadenza entro sei mesi.

Oneri contributivi e adempimenti UniEmens

Durante la fruizione della prestazione il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione, utile ai fini pensionistici, calcolata secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010. In caso di utilizzo dell’assegno ordinario, il datore di lavoro versa un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni perse. La circolare detta inoltre le istruzioni per l’esposizione degli eventi e dei conguagli nel flusso UniEmens, con ticket identificativo, codici evento e codici causale specifici.

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