Cassazione Penale, Sentenza n. 22254/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grecis ha chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi del d.lgs. 15/02/2016, n. 38 (recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI) per poter scontare la misura alternativa in Spagna. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza ritenendo insufficiente la documentazione prodotta (atti in lingua spagnola non tradotti e carenti nel dimostrare il percorso rieducativo e le prospettive sociali/lavorative), e formulando un giudizio prognostico negativo sulla base del comportamento del condannato e della mancanza di elementi positivi idonei a garantire il reinserimento e il monitoraggio della misura all'estero. Grecis ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la valutazione del Tribunale di sorveglianza fosse congrua: la possibilità di scontare l'affidamento in prova in uno Stato membro esiste, ma il richiedente deve fornire documentazione adeguata e tradotta che dimostri l'effettivo percorso rieducativo, le prospettive sociali e lavorative e la fattibilità del monitoraggio. La documentazione in lingua spagnola prodotta dal ricorrente era oggettivamente inadeguata a consentire il vaglio preliminare; inoltre il comportamento del ricorrente non forniva elementi positivi sufficienti per un giudizio prognostico favorevole. Il rigetto è operativo allo stato degli atti e non preclude la possibilità di integrare e tradurre i documenti per una futura richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI e consente, in linea di principio, l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato membro ove il condannato sia residente; richiede però prova adeguata del percorso rieducativo e della possibilità di monitoraggio nel Paese estero.
Decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008
Stabilisce il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di sospensione condizionale e di misure alternative tra gli Stati membri; recepita in Italia dal d.lgs. n. 38/2016, non elimina tuttavia gli oneri probatori e di collaborazione richiesti al richiedente.
Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020 (Mancinelli)
L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente ... in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ...
Conferma la possibilità di esecuzione dell'affidamento in altro Stato membro ma inquadrandola nell'ambito delle sanzioni sostitutive, richiedendo comunque compatibilità degli obblighi e delle prescrizioni con il trattamento alternativo.
Sez. 1, n. 14799 del 18/03/2022 (Di Fiore)
Sottolinea l'onere informativo e la diligenza richiesta al condannato nella produzione di documenti a sostegno della richiesta di misura alternativa.
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Afferma che per valutare l'idoneità al beneficio è imprescindibile l'esame della condotta successiva del condannato e la presenza di elementi positivi attuali per formulare un giudizio prognostico favorevole e prevenire il pericolo di recidiva.
Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano)
Conferma che per la valutazione del percorso rieducativo vanno considerati comportamenti antecedenti e successivi, utili alla valutazione prognostica.
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo)
Sottolinea l'importanza del vaglio complessivo del comportamento del condannato nell'ambito della valutazione per misure alternative.
Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017 (Pullara)
Richiama il principio secondo cui la preclusione in sede di esecuzione opera allo stato degli atti e non in senso assoluto; è possibile integrare la documentazione per nuove istanze.
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017 (Crescenza)
Conferma l'orientamento sulla valutazione 'rebus sic stantibus' delle istanze nel processo di sorveglianza e sulla possibilità di integrazione documentale.
Massime di principio
- La possibilità di eseguire l'affidamento in prova in un altro Stato membro esiste, ma il richiedente deve provare in modo chiaro e documentato il percorso rieducativo e la concreta possibilità di monitoraggio nel Paese estero.
- La documentazione straniera deve essere tradotta e adeguata: atti non tradotti o generici possono legittimare il rigetto per insufficienza probatoria.
- Il comportamento del condannato, sia antecedente sia successivo alla domanda, è centrale per il giudizio prognostico; devono emergere elementi positivi attuali sul riesame critico e reinserimento sociale.
- Esiste un onere informativo del richiedente caratterizzato da particolare diligenza e collaborazione con l'autorità giudiziaria per ottenere misure alternative.
- Il rigetto per carenza documentale opera 'allo stato degli atti' e non impedisce la presentazione di una nuova istanza integrata con traduzioni e ulteriori prove.
- La valutazione del Tribunale deve motivare il giudizio prognostico; l'assenza di una motivazione esaustiva può essere censurata, ma se la carenza probatoria è obiettiva il rigetto è giustificato.
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