Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento prot.12271 del 4 agosto 2022, mediante il quale il Comune di Monte di Procida ha rigettato l'istanza di condono prot. 17703 del 9 dicembre 2004, avanzata dalla ricorrente ai sensi della L. 326/2003 per opere realizzate alla Via Panoramica, III Trav. N. 22 Foglio 11, part. 155;

Giustizia amministrativa202205569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, deducendo: la violazione dell’art. 32, comma 37, del decreto-legge e la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di ventiquattro mesi; la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione, l’erronea valutazione dei presupposti, l’eccesso di potere e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per l’adozione del diniego a distanza di quasi venti anni senza una specifica valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento privato; la carenza di istruttoria e l’omessa verifica della conformità delle opere alla disciplina urbanistica e agli strumenti urbanistici, nonché la mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; infine, la mancata acquisizione dei pareri della Commissione edilizia comunale e della Commissione edilizia integrata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso: il termine di ventiquattro mesi presuppone una domanda completa e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il condono; inoltre, in Campania, l’art. 7 l.r. n. 10/2004 stabilisce che le domande di sanatoria siano definite con provvedimento espresso e che il decorso del termine costituisca mero inadempimento, azionabile con i rimedi avverso il silenzio, non titolo tacito. In ogni caso, la presenza di un vincolo paesaggistico istituito prima della realizzazione delle opere e la loro non conformità urbanistica escludono la sanabilità ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003. Il giudice ha inoltre ritenuto che il protrarsi nel tempo dell’abuso non consolidi un affidamento tutelabile né imponga una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, poiché l’interesse al ripristino della legalità urbanistica è sufficiente. Ha ritenuto espressa nel diniego la valutazione di incompatibilità urbanistica e non necessaria l’acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo, essendo la sola esistenza del vincolo ostativa al condono nel caso concreto. Infine, ha escluso l’obbligatorietà dei pareri della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata, in ragione della specialità del procedimento di condono e dell’assenza di una specifica previsione normativa. Nulla spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    "non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive qualora [...] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere [...] e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"

    La presenza di un vincolo paesaggistico istituito prima della realizzazione delle opere, unitamente alla non conformità urbanistica, esclude la possibilità di ottenere il condono.

  • art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Il decorso del termine di ventiquattro mesi non determina il silenzio-assenso quando mancano i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento della domanda; in Campania opera inoltre la disciplina regionale che esclude la formazione del titolo tacito.

  • art. 7 l.r. Campania n. 10/2004

    "le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse [...] Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 4"

    Nella Regione Campania il termine di ventiquattro mesi impone l’adozione di un provvedimento espresso, ma il suo superamento configura mero inadempimento e non formazione del silenzio-assenso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Nel diniego di condono non è necessaria una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, quando l’opera è abusiva e non sanabile.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il decorso del termine regionale senza provvedimento espresso integra un silenzio-inadempimento tutelabile mediante l’azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio può formarsi soltanto quando la domanda sia completa e l’intervento possieda tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per essere sanato; il mero decorso del termine non può supplire alla mancanza dei presupposti sostanziali del condono.
  • Nella Regione Campania, per le domande di condono presentate ai sensi del d.l. n. 269/2003, l’art. 7 l.r. n. 10/2004 richiede un provvedimento espresso entro ventiquattro mesi: il decorso del termine non produce un titolo tacito, ma configura silenzio-inadempimento, tutelabile con l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Ai fini del condono previsto dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, la realizzazione dell’opera dopo l’istituzione di un vincolo paesaggistico e la sua non conformità alla disciplina urbanistica rendono l’abuso non suscettibile di sanatoria.
  • Il decorso del tempo non consolida un affidamento tutelabile alla conservazione di un’opera abusiva non sanabile e non impone all’amministrazione, nel rigettare l’istanza di condono, una specifica motivazione su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica.
  • Nel procedimento speciale di condono edilizio, in assenza di una specifica previsione normativa, il parere della Commissione edilizia comunale e della Commissione edilizia integrata non è obbligatorio, ma al più facoltativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.