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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4784/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/12/2021 che aveva respinto la richiesta di dichiarare la nullità della sentenza di condanna della Corte di appello (14/04/2015, definitiva 29/09/2015) per violazione del principio di specialità connesso a una presunta inesistenza o imperfezione della procedura di estensione dell'estradizione/mandato d'arresto europeo (si censurava che la consegna dall'Olanda non si fosse perfezionata nonostante la richiesta del 31/03/2011 e si invocavano nullità processuali e violazioni di norme procedurali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa alla violazione della clausola di specialità fosse già stata affrontata e decisa nel giudizio di cognizione (con decisione di merito sfavorevole al ricorrente) e, conformemente al principio espresso dalle Sezioni Unite (Pazienza), non fosse più deducibile in sede di esecuzione. Ha inoltre considerato irrilevante l'omesso esame di una memoria difensiva ai fini della nullità dell'ordinanza di esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, n. 11971 del 29/11/2007 (Pazienza)

    La clausola di specialità costituisce una condizione di procedibilità che, se dedotta e decisa o non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più riproponibile in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione non può sindacare nuovamente questioni già decise nel merito.

  • Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014 (Leggieri)

    Distinzione: la giurisprudenza ammette che la violazione del principio di specialità sia deducibile in esecuzione se i presupposti fattuali per la deduzione si verificano solo dopo il giudizio di cognizione; non è applicabile al caso in cui la questione era già stata decisa.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e, se del caso, il pagamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000,00.

  • Artt. 696 e 721 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)

    Sono norme processuali richiamate dal ricorrente per dedurre violazioni procedurali e nullità; dal testo della sentenza emerge che tali censure non sono state ritenute risolutive poiché la questione di specialità era preclusa in sede esecutiva.

  • Art. 14 legge olandese n. 194/2004 (attuazione decisione quadro UE sul mandato d'arresto europeo)

    il pubblico ministero olandese aveva dato il consenso alla richiesta dell'autorità italiana in data 31/03/2011

    Secondo la Corte, il consenso del pubblico ministero olandese (31/03/2011) ha perfezionato la procedura di estensione della consegna; in base a quella normativa la consegna è ammessa quando sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero.

  • Art. 14 Convenzione europea di estradizione (citato dal ricorrente)

    Richiamato dal ricorrente a supporto della tesi sulla specialità/diritti dell'estradato; dalla decisione risulta comunque che il profilo internazionale è stato valutato alla stregua degli atti di consegna e delle decisioni già rese nel giudizio di cognizione.

Massime di principio

  • Se la violazione della clausola di specialità è stata dedotta e decisa nel giudizio di cognizione, non può essere nuovamente contestata in sede di esecuzione: il giudice dell'esecuzione è limitato al controllo della regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo.
  • Se i fatti che giustificano la deduzione della violazione emergono solo dopo il giudizio di cognizione, l'eccezione può comunque essere proposta in esecuzione (distinzione giurisprudenziale Leggieri).
  • La prova che la procedura di estradizione o di estensione del mandato d'arresto europeo sia stata completata (es. consenso del pubblico ministero estero) è decisiva per escludere l'applicazione della clausola di specialità.
  • L'omessa considerazione di memorie difensive dal giudice dell'esecuzione non determina automaticamente la nullità dell'atto impugnato; può essere rilevante solo se incide sulla congruità e correttezza della motivazione.
  • Per evitare preclusioni, chi intende invocare la specialità deve sollevare l'eccezione tempestivamente nel giudizio di cognizione, salvo che nuovi fatti sopravvenuti giustifichino la deduzione successiva.

Testo integrale

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