Regolamento (UE) 2020/424
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 marzo 2020 relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce quali informazioni devono accompagnare una domanda di non applicazione delle STI ferroviarie e come tali domande devono essere trasmesse alla Commissione. La disciplina mira a consentire una valutazione uniforme delle deroghe previste dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797, richiedendo motivazioni tecniche, economiche e documentali adeguate. È inoltre previsto l’invio esclusivamente per posta elettronica, con un modello allegato per i progetti in fase avanzata di sviluppo.
Regolamento di esecuzione che stabilisce le informazioni, il formato e il metodo di trasmissione delle domande di non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria alla Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quando comunicano alla Commissione una decisione di non applicazione o presentano una domanda di non applicazione di una o più specifiche tecniche di interoperabilità (STI), o di parte di esse, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della direttiva (UE) 2016/797. Riguarda progetti ferroviari, sottosistemi, veicoli e infrastrutture, inclusi i casi transfrontalieri o che interessano più Stati membri. Non disciplina in generale il merito delle deroghe, ma le modalità informative e procedurali per sottoporle alla Commissione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797 in materia di interoperabilità ferroviaria, disciplinando il contenuto delle domande di non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e le modalità di trasmissione alla Commissione. La finalità è assicurare uniformità, completezza istruttoria e tracciabilità delle deroghe, così da consentire alla Commissione di verificare se la non applicazione sia compatibile con i presupposti della direttiva.
Contesto e ratio
I considerando evidenziano che gli Stati membri possono autorizzare la non applicazione di una o più STI solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. Per agevolare il controllo europeo, la Commissione richiede che la comunicazione contenga motivazioni precise, le disposizioni alternative applicabili e la documentazione necessaria a dimostrare che la deroga è limitata a quanto strettamente necessario. Il regolamento favorisce anche la dematerializzazione, imponendo l’invio elettronico delle istanze.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle domande di non applicazione di una o più STI, o di parte di esse, presentate o comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. La disciplina copre i casi previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), dunque:
- progetti in fase avanzata di sviluppo;
- casi in cui l’applicazione delle STI compromette la fattibilità economica o la compatibilità tecnica;
- veicoli che operano tra più Stati membri o con paesi terzi;
- reti isolate o aree di rete separate.
Informazioni obbligatorie nella domanda
L’articolo 2, paragrafo 1, richiede una base informativa minima comune. La domanda deve indicare:
- il caso specifico dell’articolo 7, paragrafo 1, che giustifica la deroga;
- le STI interessate e le disposizioni non applicate, con l’eventuale durata della non applicazione o una sua stima;
- gli elementi tecnici, operativi e geografici del progetto, compresi sottosistema, veicolo o infrastruttura interessati e le date fondamentali;
- le disposizioni alternative che lo Stato membro intende applicare per compensare la non applicazione, con le misure di monitoraggio;
- le informazioni di coordinamento nei casi che interessano più Stati membri o progetti infrastrutturali transfrontalieri;
- un’analisi economica e/o tecnica che dimostri che la deroga è giustificata e limitata al necessario.
Requisiti specifici per i diversi casi di deroga
Per i progetti in fase avanzata di sviluppo, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), impone di allegare il modello previsto nell’allegato, salvo rinvio a un elenco già esistente di progetti redatto secondo lo stesso modello. Devono inoltre essere prodotte prove della fase avanzata di sviluppo o dell’esistenza di un contratto in corso di esecuzione, nonché elementi che dimostrino che l’adeguamento alle nuove STI comprometterebbe la fattibilità del progetto.
Per i casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la domanda deve contenere prove che l’applicazione delle STI comprometterebbe la redditività economica del progetto, includendo un’analisi dettagliata dei costi non discrezionali di conformità; in alternativa o in aggiunta, devono essere presentati elementi tecnici che attestino la compromissione della compatibilità con il sistema ferroviario nazionale. Il regolamento precisa che l’analisi economica può tener conto anche delle entrate di esercizio e della sostenibilità di lungo periodo del progetto.
Per i casi transfrontalieri o con veicoli che circolano in più Stati, la giustificazione deve elencare gli Stati membri e i paesi terzi coinvolti, oltre alle linee ferroviarie interessate. Per le reti isolate o aree di rete separate ai sensi della lettera e), occorre motivare la separazione o l’isolamento rispetto al resto della rete ferroviaria dell’Unione.
Formato e trasmissione della domanda
L’articolo 3 introduce un limite di 10 pagine per la domanda, consentendo però allegati per integrare il fascicolo. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu; anche le informazioni successive inviate per completare il fascicolo devono seguire la stessa modalità. La data di presentazione rilevante ai fini dell’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva coincide con quella dell’invio elettronico conforme. La Commissione deve poi inviare entro 7 giorni un avviso di ricevimento con un identificatore unico, che dovrà essere usato in tutte le successive interlocuzioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 16 settembre 2020. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato: modello di domanda per i progetti in fase avanzata di sviluppo
L’allegato contiene il modello da utilizzare per le domande di non applicazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. Il modello richiede almeno:
- denominazione del progetto;
- dettagli relativi all’ambito del progetto;
- date e azioni rilevanti per dimostrare la fase avanzata di sviluppo o il contratto firmato;
- specifiche tecniche non applicate e disposizioni o norme alternative applicate;
- altre informazioni pertinenti, inclusa l’area o le aree d’uso e il coordinamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
- informazioni che giustificano la non fattibilità del progetto;
- eventuali deroghe già concesse al progetto.
Disposizioni principali
Ambito e finalità della disciplina
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento riguarda il contenuto informativo della domanda di non applicazione delle STI e il formato/metodo di trasmissione alla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. Si applica sia alle decisioni di non applicazione comunicate dagli Stati membri ai sensi della lettera a), sia alle domande presentate ai sensi delle lettere c), d) ed e).
Contenuto minimo della domanda
L’articolo 2, paragrafo 1, richiede: il riferimento al caso dell’articolo 7, paragrafo 1, che giustifica la deroga; l’indicazione delle STI e delle disposizioni non applicate, con eventuale durata della non applicazione; i dettagli essenziali del progetto; le disposizioni alternative da applicare e le misure di monitoraggio; le informazioni sul coordinamento nei casi transfrontalieri o tra più Stati membri; un’analisi economica e/o tecnica che dimostri che la non applicazione è giustificata e limitata al necessario.
Giustificazione per i progetti in fase avanzata di sviluppo
Per le domande ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), impone di includere nel fascicolo i dati del progetto secondo il modello allegato, le prove della fase avanzata di sviluppo o del contratto in corso di esecuzione e le prove che l’eventuale modifica delle STI comprometterebbe la fattibilità del progetto. È consentito riferirsi a un elenco già predisposto di progetti in fase avanzata di sviluppo, aggiornando le informazioni se necessario.
Giustificazione per incompatibilità economica o tecnica
Per le domande ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), richiede prove che l’applicazione delle STI comprometterebbe la redditività economica del progetto, con analisi economica approfondita dei costi non discrezionali, oppure prove tecniche delle ripercussioni negative sulla compatibilità con il sistema ferroviario nazionale. L’analisi può considerare anche le entrate di esercizio e la redditività di lungo periodo.
Casi relativi a veicoli che circolano in più Stati e a reti isolate
Per le domande ex articolo 7, paragrafo 1, lettera d), occorre un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e delle linee ferroviarie percorse dai veicoli. Per le domande ex lettera e), la giustificazione deve identificare la rete o le reti interessate e motivare la loro separazione o il loro isolamento rispetto al resto della rete ferroviaria dell’Unione.
Formato della domanda e trasmissione elettronica
L’articolo 3 prevede che la domanda non superi 10 pagine, ferma restando la possibilità di allegare informazioni supplementari. La trasmissione e gli eventuali successivi completamenti del fascicolo devono avvenire unicamente via e-mail all’indirizzo MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu. La data di presentazione, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva, coincide con la data dell’invio elettronico.
Ricevuta della Commissione e identificatore unico
La Commissione deve inviare un avviso di ricevimento entro 7 giorni, contenente un identificatore unico riferito allo Stato membro, al progetto e all’anno di presentazione. Tale identificatore deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni successive relative al caso di non applicazione.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 16 settembre 2020. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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