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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/416

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 del Consiglio del 19 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

Normativa europea32020R0416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 aggiorna il regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Egitto previsto dal regolamento (UE) n. 270/2011. Esso modifica le posizioni relative a due persone nell’allegato I, parte A, e sostituisce la parte B dell’allegato con un testo aggiornato sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva nel diritto egiziano. L’atto si limita quindi a un intervento puntuale di aggiornamento dell’elenco e delle motivazioni giuridiche sottese alle iscrizioni.

Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti dell’Egitto, tramite modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea alle persone, entità e organismi già inclusi nel regime sanzionatorio del regolamento (UE) n. 270/2011 relativo alla situazione in Egitto. In concreto, il regolamento di esecuzione aggiorna le voci dell’allegato I, parte A, concernenti determinate persone fisiche, e sostituisce integralmente la parte B dell’allegato I relativa alle informazioni sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel diritto egiziano. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti di persone legate alla situazione in Egitto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 interviene sul regime restrittivo istituito dal regolamento (UE) n. 270/2011 in relazione alla situazione in Egitto. Il Consiglio richiama la necessità di aggiornare alcune voci dell’elenco delle persone inserite nell’allegato I e di rivedere la parte informativa relativa ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva nel diritto egiziano.

Ambito della modifica

L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’allegato I del regolamento base. In concreto:

  • nella parte A sono sostituite le voci n. 1 e n. 4;
  • nella parte B è sostituito integralmente il testo relativo ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Contenuto della parte B: diritti della difesa nel diritto egiziano

La nuova parte B riepiloga le garanzie riconosciute dalla legislazione egiziana, richiamando specifiche disposizioni della Costituzione egiziana, del codice di procedura penale e della legge sull’avvocatura. In particolare, sono indicate garanzie quali:

  • il controllo giurisdizionale degli atti o decisioni amministrative per la persona sospettata o accusata;
  • il diritto di difendersi personalmente o mediante difensore di scelta, con assistenza d’ufficio gratuita se necessario;
  • il diritto di essere informati tempestivamente e in modo dettagliato dell’accusa;
  • il diritto a tempo e facilitazioni adeguati per preparare la difesa;
  • il diritto di esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione dei testimoni a discarico;
  • il diritto all’assistenza gratuita di un interprete se la lingua dell’udienza non è compresa.

Motivazioni delle iscrizioni aggiornate

Per le persone elencate, il Consiglio riporta le ragioni per cui ritiene rispettati i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti alla base delle misure restrittive.

Per Mohamed Hosni Elsayed Mubarak e per Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, vengono richiamati procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi pubblici, con condanne, impugnazioni in Cassazione, annullamento del verdetto, nuovo processo, ulteriori condanne e successivi accordi transattivi. È menzionato anche il recupero della pena pecuniaria nel marzo 2019 e il recupero in corso dell’importo della restituzione tramite assistenza giudiziaria reciproca verso due paesi terzi.

Per Suzanne Saleh Thabet, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Khadiga Mahmoud El Gammal e altre persone collegate, viene richiamato il provvedimento del 28 febbraio 2011 del procuratore generale egiziano che vietava la disposizione di beni e fondi ai sensi dell’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, poi confermato dall’8 marzo 2011. Il testo evidenzia che gli interessati avevano la possibilità di impugnare la decisione giudiziaria dinanzi allo stesso giudice e che, in alcuni casi, tale impugnazione non è stata proposta.

Per Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana, il Consiglio afferma che l’indagine su fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso e non riscontra violazioni dei diritti della difesa o della tutela giurisdizionale effettiva.

Per Habib Ibrahim Habib Eladli ed Elham Sayed Salem Sharshar, il testo descrive provvedimenti di congelamento dei beni, rinvio a giudizio, condanne, annullamento da parte della Corte di cassazione e nuovi processi; nel caso di Eladli, è indicata una condanna del 9 maggio 2019 a pena pecuniaria, con ricorsi ancora pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, nella parte A le voci n. 1 e n. 4 sono sostituite con le nuove informazioni relative a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak e Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh.

Aggiornamento della parte B sull’ordinamento egiziano

L’allegato sostituisce integralmente la parte B dell’allegato I, aggiornando la descrizione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano. Sono richiamati, tra l’altro, gli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione egiziana, gli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e gli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull’avvocatura n. 17 del 1983.

Motivazioni individuali per il mantenimento/aggiornamento delle iscrizioni

Per ciascuna persona elencata, il Consiglio indica gli elementi del fascicolo che comprovano il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. Le motivazioni richiamano procedimenti penali, provvedimenti di congelamento dei beni, impugnazioni, rinvii a giudizio, annullamenti e nuovi processi, nonché accordi transattivi e recuperi patrimoniali. Per alcune persone è indicato che non vi è stata impugnazione del provvedimento di congelamento; per altre, che i procedimenti sono tuttora pendenti o che le sentenze non sono definitive.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti della difesatutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

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