Regolamento (UE) 2020/421
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione del 18 marzo 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, Lecanicillium muscarium (precedentemente «verticillium lecanii») ceppo Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente «s. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (precedentemente «t. harzianum») ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente «t. harzianum») ceppi IMI 206040 e T11, Trichoderma gamsii (precedentemente «t. viride») ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 30 aprile 2021 i periodi di approvazione di un ampio elenco di sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La misura interviene perché le domande di rinnovo non hanno potuto essere definite prima della scadenza originaria, per ragioni non imputabili ai richiedenti, e per consentire anche la valutazione di talune sostanze sotto il profilo dell’interferenza endocrina. La modifica è effettuata aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate.
Proroga al 30 aprile 2021 dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda la proroga dei periodi di approvazione di sostanze attive già approvate, in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non contiene esclusioni soggettive o territoriali specifiche oltre a quelle proprie della normativa di base.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive fitosanitarie disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che numerose sostanze attive scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo, tenuto conto dei ritardi verificatisi per ragioni non imputabili ai richiedenti. Per alcune sostanze, la proroga serve anche a completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino prevista dalla normativa di attuazione.
Quadro normativo di riferimento
L’atto richiama l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga del periodo di approvazione nelle more della decisione sul rinnovo. Richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il cui allegato, parte A, elenca le sostanze attive considerate approvate, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione.
Ambito oggettivo della proroga
La proroga riguarda un elenco ampio di sostanze attive già approvate, tra cui, a titolo esemplificativo, abamectina, ziram, fenpirossimato, fosetil, spinosad, pirimicarb, pirimetanil, metconazolo, triclopir, triticonazolo, vari ceppi di Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, Trichoderma spp., Streptomyces K61, Pythium oligandrum e Cydia pomonella Granulovirus (CpGV). L’intervento si realizza mediante sostituzione, nella sesta colonna dell’allegato del regolamento n. 540/2011, della data di scadenza con il nuovo termine del 30 aprile 2021.
Sostanze interessate e nuovo termine
L’allegato al regolamento elenca puntualmente le sostanze per le quali la scadenza è portata al 30 aprile 2021. Tra queste figurano:
- ziram;
- Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342;
- mepanipyrim;
- clodinafop;
- pirimicarb;
- rimsulfuron;
- triticonazolo;
- clopiralid;
- ciprodinil;
- fosetil;
- trinexapac;
- diclorprop-P;
- metconazolo;
- pirimetanil;
- triclopir;
- metrafenone;
- Bacillus subtilis ceppo QST 713;
- spinosad;
- Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91;
- Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis ceppo AM65-52;
- Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 ed EG 2348;
- Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA;
- Cydia pomonella Granulovirus (CpGV);
- Lecanicillium muscarium ceppo Ve 6;
- Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52;
- Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3;
- Pythium oligandrum ceppo M1;
- Streptomyces K61;
- Trichoderma atroviride ceppi IMI 206040 e T11;
- Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908;
- Trichoderma asperellum ceppi ICC012, T25 e TV1;
- Trichoderma gamsii ceppo ICC080;
- abamectina;
- fenpirossimato.
Motivi della proroga
La Commissione evidenzia che le domande di rinnovo sono state presentate nei termini e secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 844/2012, ma la valutazione non è stata completata in tempo per cause indipendenti dai richiedenti. Di conseguenza, senza la proroga, l’approvazione sarebbe scaduta prima dell’adozione della decisione di rinnovo o di mancato rinnovo.
Coordinamento con rinnovo o mancato rinnovo
Il regolamento richiama il criterio secondo cui, se la Commissione adotta un regolamento di mancato rinnovo, la data di scadenza viene fissata alla data già prevista prima del presente atto, oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si adopera per individuare la data di applicazione più prossima possibile, in funzione delle circostanze.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Essendo un regolamento di esecuzione, produce effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione e si inserisce nella disciplina comune dei prodotti fitosanitari.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del presente regolamento, incidendo sulla scadenza dell’approvazione di numerose sostanze attive elencate nella parte A dell’allegato citato.
Proroga dei periodi di approvazione al 30 aprile 2021
L’allegato sostituisce con la data "30 aprile 2021" la precedente scadenza di approvazione per le sostanze elencate, tra cui abamectina, Bacillus subtilis ceppo QST 713, vari ceppi di Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, Trichoderma spp., triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram.
Ragioni della proroga
La proroga è giustificata dal fatto che le domande di rinnovo sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dalla volontà dei richiedenti. Per diclorprop-P, mepanipyrim, spinosad, trinexapac e fosetil, la proroga è anche funzionale a consentire la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Coordinamento con eventuali decisioni di rinnovo o mancato rinnovo
I considerando chiariscono che, in coerenza con l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione fissa, nei casi di mancato rinnovo, la data di scadenza alla data prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo; nei casi di rinnovo, la Commissione mira a stabilire la data di applicazione più vicina possibile.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 mar 2020Regolamento (UE) 2020/426
- Regolamento · 19 mar 2020Regolamento (UE) 2020/424
- Regolamento · 19 mar 2020Regolamento (UE) 2020/423
- Regolamento · 19 mar 2020Regolamento (UE) 2020/422
- Regolamento · 19 mar 2020Regolamento (UE) 2020/416
- Regolamento · 19 mar 2020Regolamento (UE) 2020/415
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →