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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/426

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

Normativa europea32020R0426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime emergenziale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, che subordinava l’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale al rilascio di un’autorizzazione. La Commissione esclude dal meccanismo alcuni paesi e territori strettamente integrati con il mercato e le catene di approvvigionamento dell’UE, al fine di evitare effetti controproducenti. Viene inoltre precisata una deroga per le esportazioni necessarie a rispondere a richieste di assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell’Unione e per garantire forniture destinate agli aiuti umanitari.

Modifica del regime di autorizzazione preventiva all’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale, escludendo specifici paesi e territori e precisando alcune deroghe umanitarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni, disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, di determinati prodotti soggetti ad autorizzazione di esportazione. La modifica riguarda tutte le esportazioni verso paesi terzi, ma esclude espressamente dall’ambito delle misure la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato, le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Resta ferma la possibilità di autorizzare esportazioni in circostanze particolari, in particolare per esigenze umanitarie e di protezione civile.

Modifica del regime di autorizzazione all’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, adottato in via emergenziale per subordinare l’esportazione di determinati dispositivi di protezione individuale alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione. La misura originaria era stata giustificata dalla crescente domanda interna nell’Unione e dalle conseguenti situazioni di penuria in alcuni Stati membri.

Finalità della modifica

La Commissione interviene per rendere il sistema più mirato, escludendo dall’ambito di applicazione alcuni paesi e territori fortemente integrati con il mercato unico e con le catene di valore e distribuzione europee. Il considerando evidenzia anche l’esigenza di non ostacolare la disponibilità di dispositivi essenziali per la prevenzione della diffusione della malattia e per la tutela del personale sanitario.

Esclusione di determinati paesi e territori

La modifica inserisce nell’articolo 1 del regolamento 2020/402 un nuovo paragrafo 3, con il quale le esportazioni verso i seguenti destinatarî non sono soggette alle misure di autorizzazione previste dai paragrafi 1 e 2:

  • Norvegia
  • Islanda
  • Liechtenstein
  • Svizzera
  • paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato
  • Fær Øer
  • Andorra
  • San Marino
  • Stato della Città del Vaticano

Il considerando sottolinea che tali esclusioni sono motivate dalla forte integrazione delle filiere produttive e distributive e, per alcuni territori, dalla particolare dipendenza dalle catene di approvvigionamento metropolitane o degli Stati membri confinanti.

Garanzie e controllo delle esportazioni escluse

Pur escludendo tali territori dal meccanismo di autorizzazione, la Commissione richiama la necessità che le autorità competenti offrano adeguate garanzie circa i controlli sulle esportazioni dei prodotti interessati. È inoltre previsto che la Commissione monitori attentamente questo profilo, al fine di non compromettere l’obiettivo di salvaguardia dell’approvvigionamento nell’Unione.

Deroghe per protezione civile e aiuti umanitari

La modifica dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 2020/402 precisa che l’esportazione di determinati quantitativi può essere autorizzata in circostanze particolari, in particolare:

  • per rispondere a richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell’Unione (UCPM) e trattate da quest’ultimo;
  • per garantire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione di specifici paesi e territori

All’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/402 è inserito un nuovo paragrafo 3 che sottrae alle misure di autorizzazione le esportazioni verso Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato, Fær Øer, Andorra, San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Deroga per assistenza di protezione civile e aiuti umanitari

All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/402, il terzo trattino è sostituito per chiarire che l’autorizzazione può riguardare esportazioni necessarie a rispondere a richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell’Unione (UCPM), nonché per garantire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeesportazionisanità pubblicaprotezione civileaiuti umanitari

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