Regolamento (UE) 2020/423
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/423 della Commissione del 19 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le procedure concordate con gli Stati Uniti in materia di certificati di cattura per i prodotti della pesca, sostituendo la sezione 2 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009. L’intervento tiene conto del nuovo strumento informatico CATCH e del sistema statunitense riveduto di documentazione delle catture. Viene confermato il riconoscimento del certificato statunitense quale documento sostitutivo del certificato di cattura e del certificato di riesportazione dell’Unione per le spedizioni interessate.
Modifica l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 per aggiornare le disposizioni amministrative concordate con gli Stati Uniti sui certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima.
Ambito di applicazione
Si applica ai rapporti tra Unione europea e Stati Uniti in materia di certificazione delle catture per i prodotti della pesca ottenuti da pescherecci battenti bandiera statunitense ed esportati verso l’Unione europea. Riguarda le autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri, nonché esportatori, produttori e trasformatori coinvolti nelle spedizioni di prodotti della pesca non trasformati e trasformati. L’intervento è limitato all’aggiornamento delle procedure amministrative dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 e non modifica il regime generale del regolamento (CE) n. 1005/2008, salvo quanto richiamato per i certificati di cattura e l’assistenza reciproca.
Certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima: aggiornamento delle disposizioni con gli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/423 modifica il regolamento (CE) n. 1010/2009 per aggiornare le disposizioni amministrative concordate con gli Stati Uniti in materia di certificati di cattura. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1005/2008, volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e recepisce l’evoluzione del sistema statunitense di documentazione delle catture, anche in relazione al nuovo strumento informatico CATCH sviluppato dalla Commissione.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente la sezione 2 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, relativa agli Stati Uniti. Essa si applica ai prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera statunitense e destinati al commercio con l’Unione europea. Sono coinvolti le autorità competenti statunitensi, le autorità degli Stati membri, nonché esportatori, produttori e trasformatori che operano nelle spedizioni di prodotti della pesca non trasformati e trasformati.
Sostituzione del certificato UE con il certificato statunitense
La disposizione centrale è il riconoscimento, per i prodotti interessati, del certificato di cattura statunitense in sostituzione del certificato di cattura e del certificato di riesportazione dell’Unione europea. Il certificato statunitense è fondato su un sistema elettronico di dichiarazione e registrazione controllato dalle autorità statunitensi, ritenuto idoneo a garantire un livello di sorveglianza equivalente a quello richiesto dal sistema UE.
Certificato unico e gestione per singola nave o gruppo di navi
L’appendice 1 dell’allegato riporta il facsimile del certificato statunitense, che può coprire una spedizione riferita a una singola nave oppure a un gruppo di navi. L’appendice 2 spiega che il sistema statunitense riveduto nel 2019 mira a rilasciare un modello unico per le spedizioni verso l’Unione, semplificando la documentazione pur mantenendo la tracciabilità delle catture.
Obblighi informativi e conservazione dei dati
Nel certificato gli esportatori statunitensi devono:
- indicare la singola nave responsabile della cattura, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall’attestato di cattura legale statunitense; oppure
- indicare il gruppo di navi responsabili della cattura, con le relative informazioni richieste.
La possibilità di ricorrere al gruppo di navi è prevista nei casi di forte commistione delle catture durante le operazioni in mare o a terra, ad esempio quando le catture iniziali vengono selezionate per taglia prima della spedizione o quando più navi da cattura trasbordano il pescato su navi ausiliarie in mare aperto.
Ruolo del produttore o trasformatore e cooperazione amministrativa
Il gruppo di navi è gestito dal produttore o dal trasformatore statunitense che richiede il certificato ed è sottoposto ad audit. Secondo le prassi descritte, tale soggetto conserva tutte le informazioni relative alla nave o all’elenco delle navi coinvolte nella spedizione e le trasmette all’autorità competente del governo statunitense su richiesta. Le stesse informazioni devono poter essere messe a disposizione delle autorità degli Stati membri importatori, sempre tramite richiesta all’autorità competente statunitense.
Parallelamente, il regolamento sviluppa l’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati Uniti e Stati membri, sulla base delle regole di assistenza reciproca del regolamento (CE) n. 1010/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 secondo il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione, limitatamente alla sezione 2 dedicata agli Stati Uniti.
Riconoscimento del certificato di cattura statunitense
Per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, il certificato di cattura previsto dall’articolo 12 e dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dal certificato di cattura statunitense basato sul sistema di certificazione delle catture statunitense. Il sistema è descritto come elettronico, sotto controllo delle autorità statunitensi e idoneo a garantire lo stesso livello di sorveglianza del sistema UE.
Certificato unico per spedizione e gruppo di navi
L’appendice 1 prevede un facsimile del certificato di cattura statunitense, che sostituisce sia il certificato di cattura sia il certificato di riesportazione dell’Unione europea. Il certificato può riguardare prodotti della pesca ottenuti da catture di singole navi o di gruppi di navi, secondo le modalità descritte nell’appendice 2.
Assistenza reciproca e scambio di informazioni
È sviluppata l’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra autorità statunitensi e autorità degli Stati membri, sulla base delle norme di assistenza reciproca del regolamento (CE) n. 1010/2009.
Sistema statunitense riveduto e obblighi degli esportatori
Il sistema statunitense riveduto nel 2019 è concepito per un modello unico di certificato per spedizioni destinate all’esportazione verso l’UE di prodotti della pesca non trasformati e trasformati. Gli esportatori devono indicare la singola nave responsabile della cattura oppure, in alternativa, il gruppo di navi responsabili, fornendo tutte le informazioni pertinenti richieste dall’attestato di cattura legale statunitense.
Gestione del gruppo di navi e disponibilità delle informazioni
La possibilità di indicare un gruppo di navi è ammessa nei casi di elevata commistione delle catture in mare o a terra. Il gruppo è gestito dal produttore o trasformatore statunitense richiedente il certificato, soggetto ad audit, che conserva le informazioni relative alla nave o all’elenco delle navi e le trasmette all’autorità competente statunitense su richiesta. Le informazioni devono essere rese disponibili alle autorità degli Stati membri importatori su richiesta tramite l’autorità competente del governo statunitense.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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