Ordinanza n. 72/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito della sentenza n.148/2023 del Tribunale di Pescara - RG 1414/2022 avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto "Bonus Carta Docente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo - Pescara che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della Carta del docente
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda la fase esecutiva della sentenza del TAR Abruzzo - Pescara che aveva imposto all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, concernente il riconoscimento alla docente del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione. Nel corso dell'ottemperanza era stato nominato un Commissario ad acta, il quale aveva chiesto una proroga del termine assegnato per completare gli adempimenti. Il Commissario ha successivamente depositato una relazione attestando l'esatta ottemperanza della sentenza da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha autorizzato ex post la proroga richiesta dal Commissario ad acta, estendendola sino alla data di deposito della relazione conclusiva, avvenuto il 4 febbraio 2026, in ragione delle concrete modalità di esecuzione dell'incarico. Il Collegio ha inoltre precisato che, per la liquidazione del compenso, il Commissario dovrà presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115/2000, indicando le vacazioni dedicate all'espletamento della funzione e le eventuali spese sostenute. La pronuncia non introduce contestazioni sull'esatta esecuzione, che viene espressamente attestata, né definisce una nuova controversia sull'obbligo dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio oggetto del giudicato da eseguire; nel presente provvedimento non viene svolta un'ulteriore interpretazione della disciplina sostanziale.
art. 71 d.P.R. 115/2000
apposita istanza di liquidazione del suo compenso con indicazione delle vacazioni dedicate all’espletamento della funzione e di rimborso delle spese eventualmente sostenute
La liquidazione del compenso del Commissario ad acta richiede una specifica istanza, corredata dall'indicazione delle vacazioni e delle eventuali spese sostenute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può autorizzare ex post la proroga del termine assegnato al Commissario ad acta quando le concrete modalità di esecuzione dell'incarico lo giustifichino e il Commissario abbia concluso gli adempimenti depositando la relazione finale.
- Quando il Commissario ad acta abbia attestato l'esatta ottemperanza del giudicato, la liquidazione del relativo compenso deve essere preceduta da un'apposita istanza ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 115/2000, con indicazione delle vacazioni svolte e delle eventuali spese sostenute.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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