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Sentenza

Sentenza n. 1530/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, notificata al Ministero il 31 marzo 2025 e passata in giudicato il 21 ottobre 2025, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00 quale bonus "Carta del Docente". La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza contestare l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che l’incarico sia svolto senza compenso ulteriore in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza al Ministero fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure sostitutive e compulsive necessarie.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso esaminato essa è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola dell’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    bonus “Carta del Docente”

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Trapani.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • Prima della proposizione dell’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria dell’Amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute e facendola decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’attivazione del commissario ad acta.
  • La previsione secondo cui il commissario ad acta non beneficia di un compenso ulteriore, dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per le ottemperanze relative ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle ottemperanze aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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