Cassazione Penale, Sentenza n. 35871/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di due automezzi, in particolare dell'autocarro targato GF951VA. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione degli artt. 256, 256-bis e 259 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 sostenendo che per il GF951VA sarebbe ipotizzabile solo la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2 (uso in un'unica occasione) e quindi non sarebbe prevista la confisca obbligatoria; (ii) inosservanza o errata applicazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p., poiché il veicolo non sarebbe stato essenziale o idoneo a commissione di reati futuri (uso occasionale); (iii) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per presunta carenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha integralmente confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che: la contestazione sul "fumus" non è idonea in cassazione e, comunque, la motivazione del Tribunale del riesame era dettagliata (esposizione giornaliera degli episodi). Quanto al GF951VA, il sequestro è stato giustificato principalmente ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p., per l'uso "ripetuto e sistematico" dei mezzi da parte del ricorrente per reati ambientali (art. 256-bis e art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), nonché per il rischio di prosecuzione o aggravamento dell'attività illecita (mancata resipiscenza e prosecuzione dei depositi anche dopo perquisizione). La Corte ha inoltre precisato che, pur non essendo decisiva l'applicazione delle norme sulla confisca obbligatoria al singolo veicolo GF951VA, l'ordinanza ha fornito motivazione congrua e non meramente apparente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma procedurale di riferimento per il ricorso; menzionata nell'intestazione del procedimento ma non decisiva nelle argomentazioni della Corte.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento principale del sequestro preventivo: il tribunale ha ritenuto che i veicoli fossero stati utilizzati ripetutamente e sistematicamente per commettere reati ambientali e che la loro disponibilità potesse comportare il rischio di prosecuzione o aggravamento dell'attività illecita.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla motivazione come argomento rafforzativo in relazione alla necessità del vincolo in presenza di disposizioni che prevedono la confisca obbligatoria; comunque non decisivo per il veicolo contestato ma utilizzato come osservazione aggiuntiva.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Contestazione del ricorrente relativa alla presunta insufficienza motivazionale; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e non censurabile ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (comma 2)
La contravvenzione contestata al singolo autocarro (uso per scarico/gestione illecita) è stata considerata fra i reati commessi; benché per la sola fattispecie di cui al comma 2 non sia prevista confisca obbligatoria, ciò non ha impedito la misura cautelare fondata sull'art. 321, comma 1 c.p.p. per il rischio di reiterazione.
art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Riferimento ai reati più gravi (combustione illecita di rifiuti) per i quali è prevista la confisca obbligatoria; il Tribunale ha ritenuto che i mezzi fossero utilizzati anche per reati di questa natura e ha richiamato la confisca obbligatoria come argomento rafforzativo.
art. 259, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (comma 2)
Norma richiamata in relazione al traffico/trasporto illecito di rifiuti con effetti sulla confisca obbligatoria; usata dalla motivazione come elemento ulteriore a sostegno della misura cautelare, oltre al fondamento preventivo.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente rispetto al controllo della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale di merito non fosse "di mera apparenza" e quindi non censurabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo fissato in euro 3.000,00).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare la statuizione circa l'onere delle spese e l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di beni mobili (es. automezzi) può essere legittimamente disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. quando risulti che i beni sono stati utilizzati in modo ripetuto e sistematico per commettere reati e sussista un serio pericolo di continuazione o aggravamento dell'attività illecita.
- La presenza di norme che prevedono la confisca obbligatoria per talune fattispecie ambientali (art. 256-bis, art. 259 d.lgs. 152/2006) può rafforzare la fondatezza di un vincolo reale, ma l'assenza di applicabilità di tali norme a un singolo bene non annulla automaticamente la legittimità di un sequestro fondato su ragioni preventive.
- In sede di cassazione non è efficace limitare il gravame a contestazioni generiche sul "fumus commissi delicti" quando la motivazione di merito è dettagliata: occorre censurare specifici profili di diritto o vizî di motivazione.
- La carenza di resipiscenza (comportamenti reiterati nonostante perquisizioni e accertamenti) è un elemento probatorio rilevante per giustificare misure cautelari dirette a prevenire la prosecuzione dell'attività illecita.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese e versamento alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la concretezza e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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