Ordinanza n. 12542/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risultato e valutazione insufficiente della prova scritta del concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con conseguente non ammissione al prosieguo della selezione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il risultato della prova scritta svolta mediante questionario a risposta multipla, alla quale le erano stati attribuiti 17,7/30 punti, sulla base di 64 risposte esatte, 15 errate e 21 omesse. Ha inoltre impugnato il conseguente provvedimento di esclusione o non ammissione al prosieguo della procedura, l’elenco definitivo dei candidati ammessi, il bando e le modalità di svolgimento delle prove, nonché gli atti connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR aveva disposto la riammissione con riserva al prosieguo della selezione.
La decisione
Il TAR dà atto che, con precedente ordinanza cautelare, aveva accolto la domanda cautelare e disposto la riammissione con riserva della ricorrente. L’Amministrazione ha eseguito tale ordinanza e ha convocato la candidata alla prova orale dell’8 giugno 2026. Poiché il Ministero non ha riferito l’esito della prova orale né le eventuali ulteriori sopravvenienze, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tali informazioni ai fini della definizione del giudizio. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Interno di depositare una relazione documentata, corredata dalla relativa documentazione, sugli esiti della prova orale e sulle ulteriori eventuali sopravvenienze, inclusa l’eventuale pubblicazione della graduatoria finale, nel rispetto dei termini dell’art. 73 c.p.a. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 16 febbraio 2027. Non è stata definita la domanda di annullamento e non è stata adottata una decisione finale sulle spese.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale parametro per i termini di deposito della relazione e della documentazione richieste nell’ambito degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro l’esclusione da una procedura concorsuale, il ricorrente sia stato ammesso con riserva al prosieguo in esecuzione di una misura cautelare, il giudice può acquisire d’ufficio informazioni documentate sull’esito delle prove svolte e sulle sopravvenienze rilevanti, al fine di valutare l’attualità e la definizione della controversia.
- L’Amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve depositare una relazione documentata e la relativa documentazione di supporto entro i termini processuali stabiliti dal giudice, nel rispetto dell’art. 73 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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