Cassazione Penale, Sentenza n. 29763/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda una richiesta di revisione di una sentenza di condanna, già dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Milano. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, depositandolo presso la direzione della casa circondariale in cui era detenuto. Il motivo decisivo del ricorso, per come emerge dal provvedimento, non viene sviluppato nel merito perché la Corte arresta l'esame alla questione preliminare della legittimazione processuale: il ricorso è stato proposto senza il ministero di difensore cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'interessato, quindi in una forma non consentita dall'art. 613 c.p.p., che richiede il requisito soggettivo di legittimazione del difensore iscritto nell'albo speciale per i ricorsi per cassazione. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel rispetto del requisito soggettivo di legittimazione previsto dalla norma; il ricorso personale del condannato è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il requisito di legittimazione del difensore iscritto nell'albo speciale per il ricorso per cassazione opera per qualsiasi ipotesi di ricorso, compresi quelli proposti avverso ordinanze che dichiarano inammissibile una richiesta di revisione.
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile se non rispetta la forma tecnica imposta dall'art. 613 c.p.p., a prescindere dalla natura del provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende è conseguenza ordinaria, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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