Cassazione Penale, Sentenza n. 9977/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. del Tribunale di Trani per i reati di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e violazione della normativa sui rifiuti; censura per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla gravità degli indizi e alle esigenze cautelari
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso dopo che il G.i.p. di Trani, in data 29/01/2024, aveva revocato gli arresti domiciliari sostituendoli con una misura interdittiva. Per il venir meno dell'interesse sopravvenuto non è stata applicata alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria, in conformità al consolidato principio delle Sezioni Unite
Norme richiamate
Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale; applicato nel caso per il rito scritto
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2 (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112)
Prevede l'applicabilità delle disposizioni che consentono la trattazione scritta del procedimento; richiamato per giustificare l'applicazione dell'art. 23, comma 8 del d.l. n.137/2020
giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio sulla sopravvenuta carenza di interesse)
ss.uu. n. 20 del 09/10/1996 (Vitale); n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri); n. 12603 del 24/11/2015 dep. 2016 (Celso)
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse sopraggiunta dopo la presentazione del ricorso determina l'inammissibilità senza obbligo di condanna alle spese o di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata o sostituita con altra meno afflittiva prima della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La comunicazione formale di rinuncia al ricorso da parte del difensore, quando la misura è stata effettivamente modificata o revocata, porta normalmente alla declaratoria di inammissibilità senza condanna alle spese né sanzione pecuniaria, se la carenza d'interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
- La trattazione può svolgersi in forma scritta secondo specifiche norme procedurali quando non viene chiesta tempestivamente la discussione orale; è importante rispettare i termini procedurali per preservare il diritto alla discussione.
- In presenza di una misura sostitutiva non del tutto neutra (es. misura interdittiva che permane), va valutato se sussiste comunque un interesse a far decidere nel merito: la mera modifica non sempre determina automaticamente la carenza di interesse se permangono limitazioni rilevanti.
- Per tutelare i diritti dell'imputato è opportuno che il difensore notifichi tempestivamente alla Corte ogni provvedimento sopravvenuto che possa incidere sull'interesse al ricorso, chiedendo eventualmente la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse o il prosieguo sul merito a seconda della situazione concreta.
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