Cassazione Civile, Ordinanza n. 11590/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, conclusa il 3 ottobre 2005, di un impianto di depurazione e riciclo di acque reflue destinato all'autolavaggio, acquistato mediante locazione finanziaria. L'acquirente lamentava che l'impianto fosse affetto da vizi e difetti di funzionamento tali da renderlo inidoneo allo scopo, perché non consentiva lo smaltimento delle acque nel rispetto dei limiti normativi. In primo grado furono rigettate le domande di risoluzione e risarcimento danni. In appello la società acquirente censurava la decisione, ma la Corte territoriale rigettava il gravame ritenendo prescritta l'azione ex art. 1495 c.c., poiché il termine annuale sarebbe decorso dalla consegna del bene e non sarebbe stato validamente interrotto da atti stragiudiziali o da un riconoscimento dei vizi; inoltre escludeva che si trattasse di aliud pro alio. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1495, 1492, 2933 e seguenti c.c., sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scoperta dei vizi e che, comunque, la prescrizione poteva essere interrotta anche da atti stragiudiziali; 2) violazione dell'art. 1497 c.c., sostenendo che i difetti dell'impianto non erano semplici vizi ma integravano l'inutilizzabilità del bene, quindi una vendita di aliud pro alio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è stata dunque travolta perché fondata su un'erronea applicazione dell'art. 1495 c.c.: le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme dell'art. 1219, comma 1, c.c. sono idonee a interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite n. 18672/2019. Alla luce della sequenza fattuale accertata, l'azione non poteva ritenersi prescritta.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
Nel contratto di compravendita, il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi può essere interrotto non solo dalla domanda giudiziale, ma anche da atti stragiudiziali del compratore idonei ai sensi dell'art. 1219, comma 1, c.c.; una volta interrotto, decorre un nuovo termine annuale ex art. 2945, comma 1, c.c.
art. 1492 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle azioni di riduzione del prezzo e risoluzione per vizi della cosa venduta.
art. 1497 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i difetti dell'impianto integrassero una mancanza di qualità essenziale o una inidoneità funzionale assimilabile all'aliud pro alio.
art. 2933 c.c.
Norma evocata nel motivo di ricorso insieme agli artt. 1495 e 1492 c.c., senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 1219, comma 1, c.c.
Le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme della costituzione in mora sono idonee a interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi.
art. 2943, comma 4, c.c.
Gli atti stragiudiziali del creditore/compratore, se conformi alla disciplina della costituzione in mora, interrompono la prescrizione.
art. 2945, comma 1, c.c.
L'interruzione della prescrizione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i vizi dedotti in cassazione dalla ricorrente per violazione di legge e omesso/erroneo esame.
art. 346 c.p.c.
La resistente aveva riproposto in appello l'eccezione di prescrizione non accolta in primo grado.
art. 696 c.p.c.
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato utilizzato come atto rilevante nella sequenza fattuale e, secondo la Corte, come momento entro il quale è rimasto fermo l'effetto interruttivo già prodotto dagli atti precedenti.
Massime di principio
- Nell'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, la prescrizione annuale prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c. non è interrotta soltanto dalla domanda giudiziale, ma anche da un atto stragiudiziale del compratore che, nelle forme dell'art. 1219, comma 1, c.c., manifesti in modo inequivoco la volontà di far valere la garanzia.
- Quando il compratore denuncia tempestivamente i vizi e compie atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione, il termine annuale ricomincia a decorrere dalla cessazione dell'effetto interruttivo; la tempestività va verificata sulla base della sequenza concreta delle comunicazioni e delle iniziative processuali.
- Se la sentenza di merito esclude la proponibilità dell'azione per prescrizione senza considerare l'efficacia interruttiva degli atti stragiudiziali, incorre in violazione di legge ed è cassabile.
- La qualificazione dei difetti della cosa venduta come semplici vizi oppure come aliud pro alio resta assorbita se la decisione viene cassata per erronea applicazione della disciplina della prescrizione dell'azione di garanzia.
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