Cassazione Civile, Ordinanza n. 09540/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale che, in sede di reclamo avverso un provvedimento sulla funzione dell'esecutore testamentario, ha ritenuto che l'incarico dell'esecutore si fosse già esaurito perché il testatore aveva disposto solo legati in denaro e l'esecutore aveva già provveduto a darvi attuazione. L'esecutore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione dell'art. 703, comma 4, c.c., sostenendo che la gestione dell'eredità da parte dell'esecutore si affianca all'attuazione delle disposizioni testamentarie e consente l'amministrazione dei beni ereditari; (2) violazione dell'art. 704 c.c., deducendo che, avendo assunto la qualità di parte in diversi giudizi, avrebbe dovuto conservarla e poter proseguire le azioni collegate all'ufficio; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 712 c.c., perché il testamento prevedeva il diritto dell'esecutore a trattenere somme per spese necessarie e il giudice avrebbe precluso il rimborso delle spese sostenute; (4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla richiesta degli eredi di visionare il fascicolo di volontaria giurisdizione, che il ricorrente qualificava come anomalo procedimento di revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, relativo all'esonero/cessazione dell'ufficio di esecutore testamentario, non abbia natura decisoria e definitiva in senso sostanziale e quindi non sia ricorribile ex art. 111 Cost. davanti alla Cassazione. Ha inoltre osservato che l'eventuale questione di competenza del giudice che aveva deciso il reclamo avrebbe dovuto essere fatta valere con regolamento di competenza e non con ricorso straordinario. Quanto alle doglianze sull'incidenza del provvedimento sui giudizi pendenti e sul rimborso delle spese, la Corte ha escluso la decisorietà del decreto, rilevando che tali questioni andrebbero esaminate nei singoli giudizi o in un ordinario giudizio di cognizione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 703, comma 4, c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'esecutore testamentario possa amministrare i beni ereditari oltre l'attuazione dei legati; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.
art. 704 c.c.
La Corte richiama la norma per ricordare la distinzione tra legittimazione processuale dell'esecutore per le azioni relative all'eredità e azioni inerenti all'esercizio dell'ufficio, ma afferma che le questioni sugli effetti sui giudizi pendenti vanno decise nei singoli processi e non rendono impugnabile il decreto.
art. 712 c.c.
Richiamato in tema di rimborso delle spese sostenute dall'esecutore; la Corte afferma che tale pretesa integra un diritto di credito verso l'eredità/es eredi, azionabile in un ordinario giudizio di cognizione, non oggetto di decisione decisoria nella volontaria giurisdizione.
art. 111 Cost.
È esclusa la ricorribilità straordinaria in cassazione del provvedimento di esonero/cessazione dell'esecutore testamentario, perché privo di decisorietà e definitività sostanziale.
art. 750 c.p.c.
La Corte osserva che, se il reclamo è stato deciso dal giudice non competente, il vizio avrebbe dovuto essere denunciato con regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
La norma è richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il provvedimento emesso in sede di volontaria giurisdizione sull'esonero o cessazione dell'ufficio di esecutore testamentario non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. se non presenta i caratteri della decisorietà e della definitività sostanziale.
- La sola deduzione di un vizio di competenza o di violazione delle norme processuali non rende autonomamente ricorribile un provvedimento che, per sua natura, non sia decisorio; il rimedio corretto è quello specificamente previsto dall'ordinamento, come il regolamento di competenza.
- Le questioni relative agli effetti della cessazione dell'incarico dell'esecutore sui giudizi pendenti devono essere affrontate nel singolo giudizio in cui si pongono e non possono trasformare in decisorio il decreto di esonero.
- Il diritto dell'esecutore al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, ove configurabile, è azionabile come credito verso l'eredità o gli eredi in un ordinario giudizio di cognizione, non mediante impugnazione del provvedimento reso in volontaria giurisdizione.
- Per stabilire l'impugnabilità di un provvedimento occorre guardare alla sua attitudine a incidere definitivamente su diritti soggettivi; se l'atto si limita a constatare l'esaurimento di un incarico o a regolare profili organizzativi, difetta la decisorietà richiesta per il ricorso straordinario.
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