Sentenza n. 394/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza avanzata in data 30.11.2023 in relazione al progetto di un impianto eolico denominato "SCRUDATO", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6MW, affiancato da un sistema di storage avente potenza nominale di 23,4 MW, per una potenza richiesta in immissione di 63 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cammarata (AG), Villalba (CL) e Mussomeli (CL); e per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA presentata per un impianto eolico con sistema di storage e opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia formatasi sull’istanza di VIA presentata il 30 novembre 2023 per un impianto eolico da realizzarsi in Sicilia. La documentazione è stata pubblicata dal MASE l’11 marzo 2024, con successiva consultazione integrativa. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che erano inutilmente decorsi i termini per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha ritenuto che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento di VIA debba concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria e la predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, acquisito il concerto dell’autorità competente per la tutela culturale e paesaggistica. Poiché la pubblicazione era avvenuta l’11 marzo 2024, il termine massimo scadeva il 18 agosto 2024 e, alla data della decisione, non risultava adottato alcun provvedimento conclusivo. Il giudice ha affermato che l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile e permane anche in caso di inerzia della Commissione Tecnica o dell’amministrazione chiamata a esprimere il concerto. Per la Sicilia, le competenze paesaggistiche e quelle relative al concerto nella VIA statale per opere PNRR/PNIEC spettano all’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, tramite le competenti Soprintendenze, ma l’eventuale inerzia di tali organi non esonera il MASE dall’obbligo di provvedere. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al MASE di adottare un provvedimento espresso, favorevole o negativo, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ed eventuali spese del commissario.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio, volta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; l’obbligo permane anche quando vi siano inerzie di altri organi coinvolti.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza e la documentazione relativa al procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Rileva ai fini della fase di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni
Per i progetti PNRR, finanziati sul Fondo complementare o inseriti nel PNIEC, il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione; il MASE resta obbligato a provvedere anche se la Commissione tecnica o l’autorità chiamata al concerto rimangono inerti.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua l’ambito dei progetti soggetti alla disciplina speciale dei procedimenti VIA PNRR-PNIEC richiamata dall’art. 25, comma 2-bis.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Attribuisce alla Regione siciliana la competenza in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. n. 637/1975
Costituisce norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di competenze paesaggistiche regionali.
art. 55 l. r. Sicilia n. 80/1977
Rileva per l’istituzione delle Soprintendenze regionali quali organi periferici dell’Assessorato competente; nel testo la fonte è indicata come l.r. n. 80/1977 senza ulteriore articolo.
Massime di principio
- Nei procedimenti di VIA rientranti nell’ambito dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria e lo schema di provvedimento e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
- L’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso è autonomo e non eludibile e permane anche quando la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non abbia predisposto lo schema o l’amministrazione competente non abbia espresso il concerto richiesto.
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando, decorso il termine legale di conclusione del procedimento, l’amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento espresso; il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Per i procedimenti di VIA statale relativi a opere PNRR/PNIEC da realizzarsi in Sicilia, le funzioni paesaggistiche e quelle relative al concerto previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 spettano agli organi regionali competenti, ma la loro eventuale inerzia non esonera il MASE dall’obbligo di definire il procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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