Cassazione Penale, Sentenza n. 37942/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame cautelare) che aveva rigettato il ricorso avverso il sequestro preventivo di somme disposto dal GIP in data 4 luglio 2023 nell'ambito di indagini per la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione del principio del ne bis in idem (contestando una presunta duplicazione di misure cautelari rispetto a indagini su accise sugli idrocarburi); 2) mancata o insufficiente motivazione circa la mancata prova dell'esterovestizione della società Opera International Business Ltd, di cui è legale rappresentante; 3) omissione di motivazione rispetto alla qualificazione delle violazioni dichiarative relative agli anni d'imposta 2018 e 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sul ne bis in idem in quanto le due indagini riguardavano fattispecie penalmente diverse; ha escluso che la mancata considerazione degli elementi probatori sull'esterovestizione costituisca, di per sé, una violazione di legge (tale omissione rileva piuttosto come possibile vizio di motivazione, non deducibile in questa sede salvo totale assenza o apparente motivazione); ha giudicato generico e non confrontato con i fatti decisivi il terzo motivo relativo agli anni 2018-2019, posto che il Tribunale aveva espresso il convincimento che le cessioni non fossero dirette a esportatori abituali e quindi non riconducibili al regime di sospensione d'imposta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma penale tributaria indicata quale contestazione principale all'indagato; la Corte la cita come oggetto dell'imputazione distinta da altre indagini relative ad accise
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali alla deduzione di vizi consistenti in violazione o falsa interpretazione di legge; la Corte lo applica per valutare la natura dei motivi proposti
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Esige la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a pena di nullità; la Corte distingue tra deficit motivazionali deducibili in Cassazione (assenza o motivazione apparente) e semplici contestazioni di apprezzamento dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicato per la condanna alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali sono ammessi solo se fondati su vizi di violazione o falsa interpretazione di legge; questioni di mera insufficienza o apprezzamento della motivazione sono normalmente inammissibili
- Un provvedimento cautelare reale può coesistere con altro provvedimento su fatti simili se le fattispecie sono diverse nei rispettivi elementi soggettivi e oggettivi: il ne bis in idem non opera quando non c'è identità del fatto e della fattispecie
- La mancata valutazione di argomentazioni difensive o di documentazione prodotta non costituisce automaticamente violazione di legge, ma può costituire vizio della motivazione solo se la decisione privata di tali elementi rende la motivazione inesistente o incongrua al punto da impedirne la ricostruzione
- In sede cautelare è fisiologica una certa "fluidità" delle imputazioni; chi impugna deve confrontarsi con i fatti concreti ritenuti decisivi dal giudice (es. elementi che escludono il regime di sospensione d'imposta) altrimenti i motivi possono essere ritenuti generici e inammissibili
- Quando si contestano qualificazioni societarie complesse (es. esterovestizione), é importante che la difesa mantenga chiaro e documentato il confronto con le ragioni esposte dal giudice, poiché l'omissione di tale contraddittorio può compromettere la valutazione del motivo in Cassazione
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