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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04423/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre ingiunzioni di pagamento TARSU emesse per l'anno 2012 nei confronti di tre società operanti in relazione a locali nei quali si producevano rifiuti speciali assimilati, in base a regolamento comunale, ai rifiuti urbani. La CTP aveva annullato le ingiunzioni ritenendo illegittimo il regolamento comunale di assimilazione perché privo dei parametri quantitativi. La CTR ha invece accolto l'appello del Comune, richiamando un precedente della Cassazione e ritenendo che, per effetto della normativa di settore, assumesse rilievo decisivo il regolamento comunale, anche senza il profilo quantitativo. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 22/1997, sostenendo che l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non poteva dirsi validamente operata in assenza di limiti quantitativi; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 67 del d.lgs. 507/1993, lamentando che la CTR avesse considerato il regolamento comunale sufficiente a fondare la pretesa tributaria senza valutare che i rifiuti erano stati integralmente affidati a terzi per lo smaltimento. Le ricorrenti hanno anche depositato note di udienza richiamando sopravvenienze normative del 2020, ma la Corte ha ritenuto tali deduzioni irrilevanti perché la disciplina nuova non era applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha ritenuto che, per i periodi d'imposta anteriori alla sopravvenienza normativa del 2020, il quadro applicabile fosse quello previgente; ha ribadito che, in tema di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, il regolamento comunale deve contenere sia un criterio qualitativo sia un criterio quantitativo. Poiché nel caso concreto il regolamento era privo del limite quantitativo, la delibera comunale doveva essere disapplicata. Conseguentemente, la CTR aveva errato nel confermare la pretesa tributaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR, in diversa composizione, per rideterminare i tributi dovuti e provvedere anche sulle spese, applicando i principi enunciati in motivazione, in particolare quelli relativi al regime dei rifiuti speciali e alla prova dell'eventuale esenzione o riduzione.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997

    Attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti da attività economiche; l'assimilazione deve essere regolata legittimamente e non può prescindere da criteri anche quantitativi.

  • art. 17, comma 3, l. 128/1998

    Ha fatto venir meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi, restituendo rilievo alla disciplina regolamentare comunale.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    In caso di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, la superficie tassabile va ridotta/esclusa per la parte in cui i rifiuti speciali si formano; l'eccezione e i relativi presupposti devono essere allegati e provati dal contribuente.

  • art. 238 d.lgs. 152/2006

    Ha previsto la soppressione della tariffa previgente e la disciplina transitoria, ma nel caso concreto non era applicabile in ragione del tempo.

  • art. 5, comma 2-quater, d.l. 208/2008, conv. in l. 13/2009

    Ha consentito ai Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale secondo la disciplina vigente in assenza del regolamento ministeriale, nel quadro transitorio richiamato dalla Corte.

  • art. 6, d.lgs. 116/2020

    La nuova distinzione tra rifiuti urbani e speciali opera dal 1 gennaio 2021; la Corte ne ha escluso l'applicazione al caso per ragioni temporali.

Massime di principio

  • Per le annualità anteriori alla riforma del 2020, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani richiede che il regolamento comunale individui non solo la tipologia qualitativa dei rifiuti assimilabili, ma anche un parametro quantitativo che renda concretamente possibile il conferimento al servizio pubblico.
  • Se il regolamento comunale di assimilazione è illegittimo perché privo del criterio quantitativo, esso va disapplicato dal giudice tributario; in tal caso non opera automaticamente l'esenzione dalla tassa, ma torna applicabile la disciplina sui rifiuti speciali prevista dalla normativa previgente.
  • L'esclusione o riduzione della superficie tassabile per aree in cui si producono rifiuti speciali costituisce un'eccezione, sicché spetta al contribuente allegare e provare i relativi presupposti.
  • La sopravvenienza di una disciplina più favorevole o diversa non è utilizzabile se la nuova normativa non è applicabile ratione temporis al rapporto d'imposta controverso.

Come è indicizzato

MaterieTARSU
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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