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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti amministrativi: 1)determinazione del Direttore dell'Area Vasta n.1 n.20/AV1 in data 14/1/2021; 2)nota ID: 1293424 del 4/1/2021 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AV1; 3)contratto che sia stato stipulato a favore del Dr. Valerio Smilari; 4)tutti gli atti preparatori strumentali di quello impugnato al n.1) dell'elenco, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati pur se non espressamente elencati purchè effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi dell'Associazione Sindacale ricorrente.

Giustizia amministrativa202100159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell’amministrazione intimata di una relazione dettagliata e aggiornata, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l’ordinanza.

TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 14 gennaio 2021, nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione del 4 gennaio 2021, contratto eventualmente stipulato in favore di un medico veterinario e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il sindacato ha impugnato gli atti relativi all’affidamento o al conferimento di un rapporto contrattuale in favore di un medico veterinario, chiedendo l’annullamento della determinazione direttoriale, della nota del Dipartimento di Prevenzione, dell’eventuale contratto e degli atti preparatori e connessi. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, né specifica le censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del giudizio

    La disposizione è utilizzata come base per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile all’istruzione della causa.

Massime di principio

  • Nella fase istruttoria il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi e degli atti o documenti utili alla decisione, senza definire il merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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