Cassazione Penale, Sentenza n. 01900/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiarolla impugna la sentenza di condanna per dichiarazioni infedeli relative alle annualità 2014 e 2015 sostenendo che, avendo effettuato l'integrale pagamento dei debiti tributari con ravvedimento operoso in data 21 novembre 2018 e dunque prima della verifica tributaria, ricorreva la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. La Corte territoriale aveva escluso la non punibilità ritenendo irrilevante il pagamento perché l'imputato era stato previamente "deferito" all'Autorità giudiziaria in data 5 settembre 2018; il ricorrente contesta che tale "deferimento" non equivalga a formale conoscenza degli atti e quindi non precluda l'efficacia estintiva del ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che il termine "deferimento" è atecnico e non dimostra di per sé la "formale conoscenza" richiesta dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Poiché non è noto se il cosiddetto deferimento sia stato portato a conoscenza dell'imputato e dato che la valutazione della tempestività del ravvedimento dipende proprio dalla formale conoscenza dell'accertamento, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, con specifico riesame del punto relativo alla formale conoscenza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 2
"I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'efficacia estintiva del ravvedimento e la conseguente non punibilità dipendono dalla circostanza che il pagamento sia avvenuto prima della "formale conoscenza" di specifiche attività di accertamento (accessi, ispezioni, verifiche o inizio di attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali).
art. 81 c.p.v. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norme indicate come fondamento della contestazione per dichiarazione infedele (art. 2 d.lgs. 74/2000) e della relativa responsabilità penale; qui utilizzate per descrivere il reato contestato all'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 31010 del 07/03/2023 (Princiotta) e Sez. 3, n. 26274 del 13/12/2022 (Perri)
La Corte richiama questi precedenti per precisare la nozione di "formale conoscenza" dell'accertamento e per sostenere che non ogni atto (ad es. un generico "deferimento") equivale a tale conoscenza; è necessario un atto idoneo a mettere formalmente a conoscenza l'autore del reato dell'attività di accertamento.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso estingue il debito tributario e determina la non punibilità se l'integrale pagamento avviene prima della "formale conoscenza" dell'accertamento o dell'inizio di attività ispettive/di verifica.
- Per "formale conoscenza" non si intende ogni segnalazione o atto generico: la norma individua esemplificativamente accessi, ispezioni, verifiche o l'inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
- Il mero "deferimento" all'Autorità giudiziaria, se non specificamente provato come portato a conoscenza dell'imputato, è atecnico e non prova di per sé la formale conoscenza che impedirebbe il ravvedimento efficiente.
- Sulla prova del momento della "formale conoscenza" incombe la responsabilità della pubblica accusa: in caso di dubbio o mancanza di elementi certi, il beneficio può favorire l'imputato.
- In situazioni analoghe il giudice di merito deve accertare con precisione se e quando il contribuente sia venuto formalmente a conoscenza dell'accertamento; se il pagamento è anteriore a tale momento, va valutata l'applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13, comma 2.
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