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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01900/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Chiarolla impugna la sentenza di condanna per dichiarazioni infedeli relative alle annualità 2014 e 2015 sostenendo che, avendo effettuato l'integrale pagamento dei debiti tributari con ravvedimento operoso in data 21 novembre 2018 e dunque prima della verifica tributaria, ricorreva la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. La Corte territoriale aveva escluso la non punibilità ritenendo irrilevante il pagamento perché l'imputato era stato previamente "deferito" all'Autorità giudiziaria in data 5 settembre 2018; il ricorrente contesta che tale "deferimento" non equivalga a formale conoscenza degli atti e quindi non precluda l'efficacia estintiva del ravvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che il termine "deferimento" è atecnico e non dimostra di per sé la "formale conoscenza" richiesta dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Poiché non è noto se il cosiddetto deferimento sia stato portato a conoscenza dell'imputato e dato che la valutazione della tempestività del ravvedimento dipende proprio dalla formale conoscenza dell'accertamento, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, con specifico riesame del punto relativo alla formale conoscenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 2

    "I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'efficacia estintiva del ravvedimento e la conseguente non punibilità dipendono dalla circostanza che il pagamento sia avvenuto prima della "formale conoscenza" di specifiche attività di accertamento (accessi, ispezioni, verifiche o inizio di attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali).

  • art. 81 c.p.v. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme indicate come fondamento della contestazione per dichiarazione infedele (art. 2 d.lgs. 74/2000) e della relativa responsabilità penale; qui utilizzate per descrivere il reato contestato all'imputato.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 31010 del 07/03/2023 (Princiotta) e Sez. 3, n. 26274 del 13/12/2022 (Perri)

    La Corte richiama questi precedenti per precisare la nozione di "formale conoscenza" dell'accertamento e per sostenere che non ogni atto (ad es. un generico "deferimento") equivale a tale conoscenza; è necessario un atto idoneo a mettere formalmente a conoscenza l'autore del reato dell'attività di accertamento.

Massime di principio

  • Il ravvedimento operoso estingue il debito tributario e determina la non punibilità se l'integrale pagamento avviene prima della "formale conoscenza" dell'accertamento o dell'inizio di attività ispettive/di verifica.
  • Per "formale conoscenza" non si intende ogni segnalazione o atto generico: la norma individua esemplificativamente accessi, ispezioni, verifiche o l'inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
  • Il mero "deferimento" all'Autorità giudiziaria, se non specificamente provato come portato a conoscenza dell'imputato, è atecnico e non prova di per sé la formale conoscenza che impedirebbe il ravvedimento efficiente.
  • Sulla prova del momento della "formale conoscenza" incombe la responsabilità della pubblica accusa: in caso di dubbio o mancanza di elementi certi, il beneficio può favorire l'imputato.
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve accertare con precisione se e quando il contribuente sia venuto formalmente a conoscenza dell'accertamento; se il pagamento è anteriore a tale momento, va valutata l'applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13, comma 2.

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