Cassazione Penale, Sentenza n. 4012/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della c.d. collaborazione impossibile (cioè l'impossibilità di collaborare con la giustizia) al fine di ottenere benefici penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato la domanda inammissibile per due ragioni processuali: (1) mancava una domanda correlata di ottenimento di un beneficio penitenziario (ad es. permesso premio), sicché si sarebbe trattato di un mero accertamento non consentito; (2) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.253/2019, la verifica delle condizioni che possono consentire di superare la presunzione relativa di pericolosità (anche in assenza di collaborazione) spetta al Magistrato di Sorveglianza chiamato a decidere sulla domanda di permesso premio, con eventuale reclamo al Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur rimanendo vigente l'istituto della collaborazione impossibile (non essendovi stata abrogazione implicita in seguito alla sentenza n.253/2019), l'interesse ad ottenere l'accertamento della collaborazione impossibile richiede la pendenza della domanda correlata di permesso premio davanti al Magistrato di Sorveglianza. Poiché tale domanda non era stata proposta, la richiesta di accertamento è risultata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4‑bis, comma 1, ord. pen., rendendo la presunzione di pericolosità relativa (cioè superabile sulla base di elementi che escludano attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino). Non ha però abrogato l'istituto della collaborazione impossibile.
Art. 4‑bis, comma 1, ordinamento penitenziario
Il regime ostativo trova limiti applicativi in seguito alla pronuncia costituzionale: il possesso dei benefici può essere valutato anche in assenza di collaborazione quando dagli elementi acquisiti possa escludersi la persistenza di collegamenti o di pericolo di ripristino.
Cassazione, Sez. I, n. 29151 del 2020
Conferma che la sentenza n.253/2019 non ha determinato l'abrogazione dell'istituto della collaborazione impossibile; rimangono differenze probatorie tra chi non collabora per scelta e chi per impossibilità.
Cassazione, Sez. I, n. 12555 del 2020
Stabilisce che l'accertamento della collaborazione impossibile richiede, come condizione preliminare, la pendenza della domanda di permesso premio davanti al Magistrato di Sorveglianza.
Massime di principio
- La richiesta di accertamento della collaborazione impossibile non può essere proposta isolatamente come mero atto dichiarativo: deve essere connessa a una domanda concreta di beneficio (es. permesso premio) rivolta al Magistrato di Sorveglianza.
- La sentenza della Corte Costituzionale n.253/2019 ha reso relativa la presunzione di pericolosità, ma non ha eliminato l'istituto della collaborazione impossibile; dunque resta rilevante distinguere tra chi non collabora per scelta e chi per impossibilità.
- Il percorso procedurale consigliato è: proporre la domanda di permesso premio davanti al Magistrato di Sorveglianza, ebbene sollevare e documentare l'eccezione di collaborazione impossibile nel merito; in caso di diniego, esperire il reclamo al Tribunale di Sorveglianza e, se necessario, ricorso per cassazione.
- Per sostenere la collaborazione impossibile è importante acquisire e depositare elementi probatori che dimostrino l'effettiva impossibilità di cooperare (motivi oggettivi, minacce, ostacoli materiali), differenziandoli dalla scelta di non collaborare.
- Se si valuta un ricorso in Cassazione avverso decisioni di merito, è essenziale che la fase di merito (domanda di beneficio al Magistrato di Sorveglianza e eventuale reclamo) sia stata esperita; l'omissione di tali passaggi comporta spesso l'inammissibilità.
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