Cassazione Penale, Sentenza n. 3780/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello che ha confermato la condanna per duplice tentato omicidio relativa a fatti del 29/10/2020 ma ha riqualificato la condotta verso Iobbi Paolo in minaccia aggravata rideterminando la pena a 8 anni. Il ricorso si articola in due motivi: (1) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge per la diversa qualificazione giuridica delle condotte rivolte alle due vittime, sostenendo che le modalità erano sostanzialmente identiche e quindi illogico trattare diversamente i fatti; (2) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare gli elementi di segno positivo forniti dalla difesa sulla personalita e sul comportamento del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In motivazione ha ritenuto non sussistere contraddittorieta nella decisione di merito: la diversificazione della qualificazione tra le due vittime e la conferma del tentato omicidio nei confronti del Lisi si fondano su un diverso riscontro probatorio, piu solido per il Lisi (referto medico, sopralluogo e sequestro del machete, testimonianze). Quanto alle attenuanti generiche atipiche, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello che ha considerato gli elementi positivi come non sufficienti a ridurre il disvalore dellazione rispetto alla gravita del fatto. Conseguentemente il ricorso e stato respinto; il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944
Introduce le circostanze attenuanti atipiche; la Corte ne richiede un concreto substrato fattuale o di personalita risultante dagli atti per poterle riconoscere, non consentendo un generico potere discrezionale di riduzione della pena
art. 133 cod. pen.
Rappresenta il riferimento principale per individuare categorie di fattori che possono giustificare una diminuzione del disvalore del fatto; la Corte ne utilizza il contenuto come serbatoio razionalizzante per le attenuanti atipiche
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile, qui applicata nella misura ritenuta congrua di euro 3000
Sez. VI 28.5.1999 n. 8668 (giurisprudenza citata)
Richiama il principio secondo cui lapplicazione delle attenuanti atipiche necessita di adeguata motivazione e di un substrato cognitivo concreto
Sez. I 28.10.1997 n. 1376 (giurisprudenza citata)
Sostiene che un elemento polivalente dei fatti puo essere valutato in piu direzioni dal giudice del merito per fini distinti come commisurazione della pena e riconoscimento o negazione di attenuanti
Massime di principio
- In episodi unitari con piu persone offese, la diversa qualificazione dei comportamenti e ammissibile quando il quadro probatorio risulti piu solido per una vittima rispetto allaltra; la cassazione non sindaca valutazioni di dettaglio evidenziate nei fatti se logicamente motivate
- La mera similitudine narrativa delle condotte non basta a impugnare la diversa qualificazione: occorre dimostrare che le evidenze probatorie sono identiche e che la motivazione del giudice e contraddittoria
- Le circostanze attenuanti atipiche richiedono elementi concreti e documentati che evidenzino un minore disvalore della condotta o aspetti positivi della personalita; valutazioni generiche o non ancorate agli atti vengono considerate insufficienti
- Le decisioni di merito su fatto e prova godono di ampia discrezionalita e sono insindacabili in cassazione salvo vizi motivazionali evidenti, illogicita manifesta o violazione di legge
- Un ricorso in cassazione manifestamente infondato puo essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dellart. 616 c.p.p.
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