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Sentenza

Sentenza n. 595/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Sassari n. 17/2025, depositata e resa pubblica il 06.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1246/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.01.2026.

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 17/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto della docente a beneficiare della Carta elettronica del docente per due annualità, per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre agli accessori riconosciuti dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 30 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dall'istruttoria non risultava alcun adempimento dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta e ha rilevato ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, ma liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, tenuto conto della serialità e della sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale e rileva ai fini dell'accertamento dell'inerzia.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma nei confronti dell'Amministrazione pubblica può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine decorrente dalla comunicazione della decisione di ottemperanza, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una ragione concreta per negare l'applicazione dell'astreinte, quando essa assicuri un rimedio effettivo all'inerzia dell'Amministrazione.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora nei confronti della pubblica Amministrazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione ai vincoli organizzativi, procedurali, finanziari e agli interessi pubblici coinvolti nell'adempimento.
  • La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture o soggetti, la rilevante serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio possono integrare, valutati congiuntamente, ragioni ostative alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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